Cassazione Civile, Ordinanza n. 33800/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla contribuente attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata e l’integrale pagamento delle somme dovute. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 11765 del 2024. In considerazione dell’esito condonistico della controversia, ha disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di pagamento relativo a indennità di mora per tardivo pagamento di accise. La CTP aveva accolto il ricorso annullando l’atto, mentre la CTR aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo avverso la sentenza regionale. Nelle more del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato memoria deducendo di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., del d.l. n. 148 del 2017, con presentazione della domanda nei termini, accoglimento della stessa anche per il carico oggetto del giudizio e integrale pagamento delle somme dovute, chiedendo pertanto la declaratoria di estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 193 del 2016
definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione
La presentazione della domanda di definizione e l’integrale pagamento delle somme dovute comportano l’estinzione del giudizio relativo al carico definito.
art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017
cd. "rottamazione cartelle bis"
La disciplina della definizione agevolata, ove tempestivamente attivata e perfezionata con il pagamento, produce l’effetto estintivo del contenzioso sul medesimo carico.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
presentazione dell’apposita domanda di definizione
La domanda deve essere presentata nei termini previsti per accedere alla definizione agevolata.
art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
comunicazione di accoglimento della domanda
L’accoglimento della domanda da parte dell’agente della riscossione è elemento rilevante per il perfezionamento della procedura.
art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017
rispetto dei termini fissati
La tempestività della domanda è requisito per l’accesso alla definizione agevolata.
art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017
comunicazione di accoglimento
La comunicazione di accoglimento conferma l’ammissione del carico alla procedura agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta di avere validamente aderito a una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e di avere integralmente pagato quanto dovuto, il giudizio pendente sul medesimo carico deve essere dichiarato estinto.
- L’estinzione del giudizio per effetto della procedura agevolata impedisce la prosecuzione del merito del ricorso per cassazione, essendo sufficiente la prova del perfezionamento della definizione.
- In presenza di esito condonistico della controversia, la compensazione delle spese è giustificata dall’intervenuta definizione legislativa della lite.
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