Sentenza n. 10558/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 15 aprile 2025 un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha adottato alcun provvedimento espresso. È stata dedotta l’illegittimità del silenzio-inadempimento e chiesta la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento entro il termine stabilito dal giudice, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento appartenga al Ministero dell’Istruzione e del Merito e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento debba essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere; il giudice ha fissato il termine per la conclusione del procedimento e ha disposto il commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE, inclusa la disciplina del termine per la decisione sulle domande di riconoscimento.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, anteriormente denominato Ministero dell’Istruzione.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, quando necessario, l’imposizione di misure compensative nella valutazione dell’equipollenza della formazione professionale conseguita in un altro Stato membro.
direttiva 2005/36/CE
Richiede una valutazione effettiva della formazione e delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro ai fini del riconoscimento.
direttiva 2013/55/UE
È richiamata quale direttiva recepita dal d.lgs. 15/2016, che ha modificato la disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione competente non conclude entro il termine previsto dalla legge il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, si configura silenzio-inadempimento e il giudice può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine congruo.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’interessato, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione, anche se svolta a tempo parziale.
- L’amministrazione deve verificare se le conoscenze attestate dal titolo estero, unitamente alle qualifiche e all’esperienza professionale maturate nello Stato di formazione e nello Stato in cui è richiesto il riconoscimento, soddisfino anche parzialmente i requisiti per l’accesso all’attività professionale.
- L’eventuale non piena equivalenza della formazione estera non consente un rigetto automatico, dovendo l’amministrazione valutare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel responsabile dell’amministrazione competente, con un termine ulteriore per la conclusione del procedimento.
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