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Sentenza

Sentenza n. 514/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: - della nota prot. n. -OMISSIS- [ALLEGATO L], con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Funzionari, ha nuovamente negato il trasferimento ex legge n. 104/1992, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del trasferimento definitivo ex art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992 presso la sede richiesta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, medico della Polizia di Stato, aveva chiesto il trasferimento permanente presso una sede vicina al domicilio del padre con handicap, ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992. Dopo precedenti dinieghi annullati dal Consiglio di Stato per carenza istruttoria e motivazionale, l'Amministrazione ha nuovamente respinto l'istanza richiamando il D.M. 14 aprile 2022 e la relativa Tabella F, secondo cui presso l'Ufficio sanitario provinciale della sede richiesta non era previsto un posto di funzione di direttore per la qualifica di medico superiore o medico capo. L'Amministrazione ha inoltre rilevato che la ricorrente era già assegnata temporaneamente presso la sede richiesta, mediante missioni e assegnazioni rinnovate, e che tale soluzione avrebbe soddisfatto le esigenze assistenziali. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e l'elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7934/2024, chiedendo l'ottemperanza; in secondo luogo, il difetto di istruttoria e motivazione dei nuovi atti di diniego; ha inoltre chiesto l'assegnazione definitiva presso la sede ambita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili le censure dirette a far valere la violazione o elusione del giudicato. Il Consiglio di Stato, con la precedente sentenza resa in sede di ottemperanza, aveva già stabilito che i nuovi dinieghi si fondavano su un diverso impianto normativo e motivazionale e dovevano essere contestati mediante ordinaria azione di cognizione, non in sede di ottemperanza. Quanto alla censura di difetto di motivazione e istruttoria, il TAR ha rilevato anzitutto la sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale, poiché la ricorrente prestava servizio presso la sede richiesta sin dall'agosto 2022 senza soluzione di continuità, grazie a provvedimenti di missione e assegnazione temporanea. Il giudice ha comunque esaminato la censura nel merito, ritenendola infondata: il diniego era adeguatamente motivato dal D.M. 14 aprile 2022, adottato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari indicate dall'Amministrazione, e dalla Tabella F, dalla quale risultava che l'Ufficio sanitario provinciale della sede richiesta non rientrava tra quelli presso cui era previsto un incarico di direttore per un medico superiore o medico capo. È stata quindi esclusa l'illegittimità del diniego e non è stata disposta l'assegnazione definitiva richiesta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, commi 3 e 5, legge n. 104/1992

    il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

    Il trasferimento ex art. 33, comma 5, è subordinato alla possibilità di collocare il dipendente nella sede richiesta secondo l'assetto dei posti e delle funzioni previsto dall'ordinamento dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 2, lett. b), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per la violazione o elusione del giudicato; non è invece il rito appropriato per censurare nuovi contenuti discrezionali non specificamente conformati dalla precedente sentenza.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; l'annullamento per carenza motivazionale o istruttoria non consente di imporre direttamente l'esito dell'azione amministrativa.

  • D.M. 14 aprile 2022

    Il decreto individua i posti riservati alle diverse qualifiche del personale dei ruoli della Polizia di Stato; la Tabella F è stata ritenuta idonea a fondare il diniego quando la sede richiesta non prevede un incarico di direttore per la qualifica posseduta.

  • art. 2, comma 3, lett. a), d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334

    Costituisce una delle basi normative richiamate per l'individuazione dei posti e degli incarichi del personale della Polizia di Stato.

  • art. 30, comma 3, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334

    Costituisce una delle basi normative richiamate per l'individuazione dei posti e degli incarichi del personale della Polizia di Stato.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334

    Costituisce una delle basi normative richiamate per l'individuazione dei posti e degli incarichi del personale della Polizia di Stato.

  • artt. 3, 3-bis, 7-ter e 8 d.P.R. 22 marzo 2011, n. 208

    Disposizioni regolamentari richiamate come base per la disciplina dei posti riservati alle qualifiche della Polizia di Stato.

Massime di principio

  • Quando, dopo l'annullamento di un diniego, l'Amministrazione adotta un nuovo provvedimento fondato su un diverso impianto normativo o su motivi non specificamente esaminati dalla sentenza, le censure relative ai nuovi contenuti devono essere proposte con l'ordinaria azione di cognizione e non mediante giudizio di ottemperanza, salvo che sia ravvisabile una puntuale violazione o elusione del vincolo conformativo.
  • Il diritto alla scelta della sede previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 opera nei limiti della possibilità di collocare il dipendente in una posizione compatibile con il ruolo e la qualifica posseduti, secondo la dotazione organica e i posti di funzione previsti dall'ordinamento dell'Amministrazione.
  • La disponibilità di una sede per il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 deve essere valutata alla luce della disciplina organizzativa vigente applicabile alla qualifica del dipendente; l'assenza, nella sede richiesta, di un posto di funzione corrispondente può giustificare il diniego.
  • La reiterata assegnazione temporanea presso la sede richiesta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego di trasferimento definitivo, quando la situazione di fatto assicuri senza soluzione di continuità la prestazione assistenziale perseguita dal richiedente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoRapporto di impiego non privatizzatoGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

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