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Sentenza

Sentenza del 12/12/2017 n. 5195 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Atto unico - Cessioni di partecipazioni plurime ¬- Assenza di vincolo di connessione - Tassazione unitaria - Non applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'applicazione di un'unica imposta di registro sull'intero atto. Le singole cessioni, pur inserite nel medesimo documento e dirette a un risultato economico complessivo unitario, mantengono autonoma rilevanza causale e devono pertanto essere assoggettate separatamente all'imposta di registro.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, di più cessioni di partecipazioni in una società a responsabilità limitata contenute in un unico atto. La tesi della tassazione unitaria non è stata accolta perché tra le singole cessioni non sussisteva un vincolo di connessione o di compenetrazione immediata e necessaria imposto dalla legge o oggettivamente richiesto dalla natura del negozio. Il semplice collegamento negoziale e il fatto che le operazioni producano complessivamente la cessione globale delle partecipazioni non sono sufficienti a trasformare le cessioni autonome in un'unica disposizione ai fini fiscali.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro sugli atti contenenti più disposizioni

    La tassazione unitaria è ammessa soltanto quando tra le disposizioni esiste un vincolo di connessione o compenetrazione immediata e necessaria derivante dalla legge o da esigenze oggettive del negozio. Non è sufficiente il collegamento negoziale derivante dalla volontà delle parti o dalla comune finalità economica.

  • Principio dell'autonoma rilevanza causale delle singole cessioni

    Cessioni di partecipazioni autonomamente configurate sul piano causale restano operazioni distinte ai fini dell'imposta di registro, anche se contenute in un unico atto e dirette alla cessione complessiva della società.

Massime di principio

  • La presenza di un unico documento o di un risultato economico unitario non comporta automaticamente l'applicazione di una sola imposta di registro.
  • Per ottenere la tassazione unitaria deve emergere un vincolo oggettivo, immediato e necessario tra le disposizioni, non il semplice collegamento negoziale voluto dalle parti.
  • Quando le singole operazioni hanno causa autonoma e possono essere valutate separatamente, ciascuna disposizione può essere tassata individualmente.
  • Nelle cessioni plurime di partecipazioni, la finalità di trasferire complessivamente il capitale sociale non è, da sola, sufficiente a fondere fiscalmente le diverse cessioni.
  • La verifica deve concentrarsi sulla struttura giuridica e causale delle singole operazioni, oltre che sull'eventuale esistenza di un vincolo imposto dalla legge o oggettivamente indispensabile per realizzare il negozio.

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