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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43442/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dichiarata l'inammissibilita' del ricorso per intervenuta rinunzia del ricorrente, rinunzia ritenuta validamente operata e motivata alla luce del dissequestro dei beni sottoposti al vincolo cautelare. Non e' stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese processuali, in considerazione delle ragioni poste a fondamento della rinunzia. Nessuna valutazione sul merito delle censure e' stata compiuta.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27 aprile 2022 del Tribunale di Isernia che aveva rigettato l'appello di Angelo Pette avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dalla Procura in relazione a una ipotizzata frode ex art. 356 cod. pen. Il sequestro aveva riguardato un edificio scolastico, gli atti di gara e quelli di esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento aggiudicati dal Comune di Frosolone alla societa' Edil 89 di Camino Antonio s.r.l., con la direzione dei lavori affidata a Pette. Il ricorso in Cassazione lamentava carenza di motivazione del decreto di sequestro (anche per relationem), caratteristiche meramente esplorative della misura, insufficiente fumus commissi delicti e violazioni in relazione ad adeguatezza, proporzionalita' e gradualita' della misura cautelare.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 356

    La vicenda trae origine da un'indagine per una ipotizzata frode di cui all'art. 356 c.p., che ha giustificato il decreto di sequestro probatorio impugnato; la sentenza non entra nel merito della qualificazione del reato, limitandosi a constatare la rinunzia al gravame.

  • principio processuale: rinunzia al ricorso

    La Corte ha ritenuto che la rinunzia, validamente operata e motivata dal ricorrente (per il dissequestro dei beni), comporti l'inammissibilita' del ricorso in Cassazione e renda inutile ogni statuizione sul merito; in tale circostanza non e' stata disposta alcuna decisione sulle spese.

Massime di principio

  • La rinunzia espressa e motivata al ricorso determina l'inammissibilita' dello stesso: se il ricorrente decide di rinunciare formalmente al gravame, la Corte dichiara il ricorso inammissibile senza esaminare il merito.
  • Il dissequestro dei beni soggetti a vincolo cautelare puo' essere causa concreta e legittima per motivare una rinunzia all'impugnazione; la corte valuta la regolarita' formale e la motivazione della rinunzia.
  • La dichiarazione di inammissibilita' per rinunzia non implica alcuna pronuncia sulle questioni sostanziali (es. fondatezza del sequestro o esistenza del fumus commissi delicti).
  • In presenza di una rinunzia valida, le spese processuali possono restare non decise se le ragioni della rinuncia lo giustificano.
  • Chi valuta l'opportunita' di rinunciare a un ricorso dovrebbe considerare l'effetto collaterale di non ottenere una decisione sul merito e le conseguenze pratiche (es. preservazione o perdita di diritti, pubblicita' della pronuncia, eventuali azioni future).

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