Cassazione Civile, Ordinanza n. 32129/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Una società ha convenuto in giudizio un'altra società chiedendo l'accertamento del proprio diritto di proprietà su un immobile sito in Comune di Rocca di Neto, deducendo di esserne proprietaria e sostenendo che l'immobile fosse stato solo parzialmente occupato dalla controparte. La convenuta ha resistito proponendo domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e la Corte d'appello ha confermato la decisione, rilevando che l'acquisto della resistente derivava da procedura esecutiva, che il bene era identificato coerentemente con il pignoramento e che la CTU confermava la conformità dell'oggetto trasferito, oltre all'assenza di locazione o affitto del bene. Nel ricorso per cassazione la società soccombente ha articolato sei motivi: 1) vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. per asserita errata considerazione dell'oggetto della controversia; 2) errata qualificazione della domanda come rivendicazione ex art. 948 c.c. anziché come accessione ex art. 936 c.c.; 3) errata qualificazione come azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.; 4) omesso esame sulla mancata individuazione della porzione di bene da restituire; 5) dedotta mancanza di motivazione e di riscontro giuridico nella sentenza; 6) asserita genericità e inammissibilità della domanda avversaria e dell'atto introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi e il quarto motivo per la preclusione derivante dalla "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c.; ha ritenuto infondati i motivi secondo e terzo perché, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione della domanda, attività riservate al giudice di merito; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie rilevanti al livello del "minimo costituzionale"; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366 c.p.c. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380 bis 1 c.p.c.
termine di dieci giorni concesso per il deposito di memorie
le note di udienza depositate oltre il termine sono tardive e non possono essere considerate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme; inoltre non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito
art. 348-ter c.p.c.
la doppia conforme comporta l'inammissibilità della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando appello e primo grado sono fondati sul medesimo iter logico-argomentativo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'inesatta individuazione del contenuto della domanda è censurabile solo se determina violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove e il convincimento del giudice di merito non sono sindacabili in cassazione nei limiti invocati dal ricorrente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione dei fatti sotto la veste della violazione di legge
art. 360 c.p.c.
il ricorso non può tradursi in una richiesta di revisione delle valutazioni di merito
art. 12 preleggi
la riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
ogni motivo deve essere specifico, autosufficiente e sorretto da puntuale esposizione delle ragioni di censura
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
in caso di decisione conforme alla proposta del consigliere delegato si applicano le condanne ulteriori previste dalla norma
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
art. 948 c.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro per contestare la qualificazione dell'azione avversaria come rivendicazione
art. 936 c.c.
richiamato dalla ricorrente in alternativa, per sostenere che la domanda avrebbe dovuto essere ricondotta all'accessione
art. 950 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la controversia andasse qualificata come regolamento di confini
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base del medesimo impianto logico-argomentativo, anche se aggiunge argomenti rafforzativi.
- L'individuazione e l'interpretazione della domanda giudiziale appartengono al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo se l'errore si traduce in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rivalutazione del fatto storico accertato dai giudici di merito.
- Il vizio motivazionale denunciabile dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è limitato alle sole anomalie che rendono la motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non essendo sufficiente il mero dissenso sulla sufficienza dell'argomentazione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza: i motivi devono indicare con precisione le ragioni della censura e il nesso tra le doglianze e la decisione impugnata.
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