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Sentenza

Sentenza del 23/09/2015 n. 4053 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRAP - Attività di architetto - Assenza di dipendenti - Prestazioni di terzi del tutto occasionali e non riconducibili alla produzione del reddito professionale - Costi per beni strumentali nel limite del minimo indispensabile - Requisito dell'autonoma organizzazione - Non sussiste- Illegittimità del diniego - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, poiché esercitava l’attività professionale senza dipendenti, ricorreva solo occasionalmente a prestazioni di terzi non direttamente riconducibili alla produzione del reddito professionale e utilizzava beni strumentali contenuti entro il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Pertanto chiedeva il rimborso dell’IRAP indebitamente versata.

La decisione

Il diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. L’autonoma organizzazione richiede un apparato esterno rispetto alla persona del professionista, costituito dall’impiego non occasionale di lavoro altrui oppure dall’utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. Le prestazioni occasionali di avvocati, commercialisti o altri terzi, se non riconducibili alla produzione del reddito professionale, non sono sufficienti, da sole, a integrare tale requisito. Nel caso concreto, l’assenza di dipendenti, l’occasionalità delle collaborazioni e l’impiego di beni strumentali minimi hanno escluso il presupposto impositivo dell’IRAP.

Norme richiamate

  • IRAP e requisito dell’autonoma organizzazione

    Gli elementi rappresentativi o costitutivi del presupposto impositivo dell’IRAP, ossia dell’organizzazione autonoma, devono intendersi in senso oggettivo.

    L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività sia supportata da un’organizzazione autonoma, cioè da una struttura esterna alla persona del professionista, caratterizzata dall’impiego non occasionale di lavoro altrui o da beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

  • Cassazione, sentenza n. 1414/2008

    Incombe al contribuente che agisce per il rimborso dell’imposta, indebitamente versata, l’onere di provare l’assenza delle predette condizioni.

    Il professionista che chiede il rimborso deve dimostrare l’assenza di un’autonoma organizzazione, fornendo elementi sulla mancanza di dipendenti, sull’occasionalità delle collaborazioni e sulla limitatezza dei beni strumentali.

Massime di principio

  • L’assenza di dipendenti è un elemento importante per escludere l’autonoma organizzazione, ma deve essere valutata insieme agli altri elementi dell’attività.
  • Le collaborazioni occasionali con terzi, soprattutto quando riguardano servizi amministrativi o professionali accessori come avvocato e commercialista, non determinano automaticamente l’assoggettamento all’IRAP.
  • L’utilizzo di beni strumentali entro il minimo normalmente necessario per l’attività professionale non integra, di regola, un’autonoma organizzazione; rileva invece l’eccedenza per quantità o valore.
  • Il contribuente che richiede il rimborso deve provare concretamente l’assenza di una struttura organizzativa autonoma, documentando personale impiegato, collaborazioni, beni strumentali e relativi costi.
  • In situazioni analoghe, l’IRAP può essere esclusa quando l’attività è svolta principalmente dal professionista personalmente, senza dipendenti, con collaborazioni solo sporadiche e con dotazioni strumentali essenziali.

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