Sentenza del 23/09/2015 n. 4053 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Attività di architetto - Assenza di dipendenti - Prestazioni di terzi del tutto occasionali e non riconducibili alla produzione del reddito professionale - Costi per beni strumentali nel limite del minimo indispensabile - Requisito dell'autonoma organizzazione - Non sussiste- Illegittimità del diniego - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, poiché esercitava l’attività professionale senza dipendenti, ricorreva solo occasionalmente a prestazioni di terzi non direttamente riconducibili alla produzione del reddito professionale e utilizzava beni strumentali contenuti entro il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Pertanto chiedeva il rimborso dell’IRAP indebitamente versata.
La decisione
Il diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo. L’autonoma organizzazione richiede un apparato esterno rispetto alla persona del professionista, costituito dall’impiego non occasionale di lavoro altrui oppure dall’utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. Le prestazioni occasionali di avvocati, commercialisti o altri terzi, se non riconducibili alla produzione del reddito professionale, non sono sufficienti, da sole, a integrare tale requisito. Nel caso concreto, l’assenza di dipendenti, l’occasionalità delle collaborazioni e l’impiego di beni strumentali minimi hanno escluso il presupposto impositivo dell’IRAP.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell’autonoma organizzazione
Gli elementi rappresentativi o costitutivi del presupposto impositivo dell’IRAP, ossia dell’organizzazione autonoma, devono intendersi in senso oggettivo.
L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività sia supportata da un’organizzazione autonoma, cioè da una struttura esterna alla persona del professionista, caratterizzata dall’impiego non occasionale di lavoro altrui o da beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
Cassazione, sentenza n. 1414/2008
Incombe al contribuente che agisce per il rimborso dell’imposta, indebitamente versata, l’onere di provare l’assenza delle predette condizioni.
Il professionista che chiede il rimborso deve dimostrare l’assenza di un’autonoma organizzazione, fornendo elementi sulla mancanza di dipendenti, sull’occasionalità delle collaborazioni e sulla limitatezza dei beni strumentali.
Massime di principio
- L’assenza di dipendenti è un elemento importante per escludere l’autonoma organizzazione, ma deve essere valutata insieme agli altri elementi dell’attività.
- Le collaborazioni occasionali con terzi, soprattutto quando riguardano servizi amministrativi o professionali accessori come avvocato e commercialista, non determinano automaticamente l’assoggettamento all’IRAP.
- L’utilizzo di beni strumentali entro il minimo normalmente necessario per l’attività professionale non integra, di regola, un’autonoma organizzazione; rileva invece l’eccedenza per quantità o valore.
- Il contribuente che richiede il rimborso deve provare concretamente l’assenza di una struttura organizzativa autonoma, documentando personale impiegato, collaborazioni, beni strumentali e relativi costi.
- In situazioni analoghe, l’IRAP può essere esclusa quando l’attività è svolta principalmente dal professionista personalmente, senza dipendenti, con collaborazioni solo sporadiche e con dotazioni strumentali essenziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 set 2015Sentenza del 23/09/2015 n. 670 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 23 set 2015Sentenza del 23/09/2015 n. 811 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 23 set 2015Sentenza del 23/09/2015 n. 1543 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 set 2015Sentenza del 23/09/2015 n. 1548 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 set 2015Sentenza del 23/09/2015 n. 1990 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 23 set 2015Sentenza del 23/09/2015 n. 3594 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →