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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21169 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sostenendo la violazione della Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis. La società aveva aderito al condono per IVA, IRPEG e IRAP relative agli anni d'imposta 2000 e 2001, ma aveva versato soltanto la prima rata, omettendo le rate successive. Secondo l'Agenzia, tale omissione comportava l'inefficacia della definizione agevolata. La Corte ha esaminato separatamente l'IVA e le altre imposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Quanto all'IVA, ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis è incompatibile con il diritto dell'Unione europea e deve essere disapplicato d'ufficio, comprese le disposizioni relative alle sanzioni. Quanto a IRPEG e IRAP, ha affermato che il condono è subordinato all'integrale pagamento delle somme dovute: il pagamento della sola prima rata non è sufficiente a perfezionare la definizione. Il giudice del rinvio dovrà comunque esaminare gli ulteriori motivi della società relativi a vizi della cartella e a eventuali decadenze dell'Amministrazione finanziaria e del concessionario della riscossione.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Condono relativo agli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate.

    La norma configura un condono clemenziale per il quale, con riferimento alle imposte diverse dall'IVA, l'effetto definitorio si produce soltanto con l'integrale pagamento delle somme dovute. Il versamento della prima rata, seguito dall'omissione delle rate successive, non perfeziona il condono.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Procedura di liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni.

    La cartella era stata emessa a seguito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni. Il giudice del rinvio dovrà verificare anche gli eventuali vizi della cartella con riferimento agli obblighi procedurali e motivazionali previsti dalla norma.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    Termini per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

    La società aveva contestato l'eventuale decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di iscrivere a ruolo il credito tributario; tale questione è rimasta da esaminare nel giudizio di rinvio.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Termini e modalità di notificazione della cartella di pagamento.

    La società aveva dedotto anche la possibile decadenza del concessionario dalla notificazione della cartella; il giudice del rinvio dovrà esaminare questo profilo.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Chiarezza e motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.

    La società aveva contestato la cartella per carenza di motivazione e per violazione degli obblighi informativi; la Cassazione non ha deciso tale questione, demandandola al giudice del rinvio.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Obblighi degli Stati membri in materia di imposizione e riscossione dell'IVA.

    Le norme ostano a misure nazionali che comportino una rinuncia generalizzata alla corretta determinazione e riscossione dell'IVA.

  • Trattato della Comunità Europea, art. 10

    Obbligo di leale cooperazione degli Stati membri.

    La disciplina nazionale del condono IVA, nella parte in cui consente di eludere la corretta riscossione del tributo armonizzato, è incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto europeo.

Massime di principio

  • Nei condoni fiscali aventi natura clemenziale, se la legge subordina l'efficacia all'integrale pagamento, il contribuente non ottiene la definizione agevolata pagando soltanto la prima rata.
  • Le diverse forme di condono non sono automaticamente applicabili per analogia: le norme di condono sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente.
  • Per l'IVA, una disciplina nazionale che comporti una rinuncia generalizzata o sostanziale alla corretta riscossione del tributo può essere disapplicata dal giudice perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea, anche d'ufficio.
  • La disapplicazione del condono IVA può riguardare anche le sanzioni collegate alla definizione, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia e dalla Corte di cassazione.
  • La cassazione della decisione sul condono non elimina automaticamente ogni possibile difesa del contribuente: restano esaminabili i vizi propri della cartella, la carenza di motivazione e le eventuali decadenze dai termini di iscrizione a ruolo o notificazione.
  • Quando la Corte di cassazione rinvia la causa, il giudice di merito deve applicare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione, ma deve ancora decidere le questioni non esaminate e non assorbite.

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