Sentenza n. 370/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro – n. 1055 del 16 maggio 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario presso il medesimo Tribunale in data 15 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro – che aveva riconosciuto somme dovute alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro – n. 1055 del 16 maggio 2024, passata in giudicato. Ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione rispetto alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo l'integrale pagamento delle somme riconosciute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento di tutte le somme indicate nella sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di un ulteriore inadempimento decorso il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, in favore della ricorrente e dei suoi difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per l'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato, anche quando il titolo da eseguire proviene dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non dimostra di avere integralmente adempiuto alle obbligazioni derivanti da una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo, adito in ottemperanza, può ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato.
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'obbligazione gravante sulla pubblica amministrazione non sia stata integralmente adempiuta.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva e disposta in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
Come è indicizzato
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