Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/11/2017 n. 849 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Scioglimento di una società che comporta la sua cancellazione dal registro dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Obbligo di liquidare l'IVA sugli attivi esistenti e di versare l'IVA liquidata allo Stato - Mantenimento o modifica della legge esistente alla data di adesione all'Unione europea - Articolo 176, secondo comma - Effetto sul diritto a detrazione - Articolo 168.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cancellazione obbligatoria della società dal registro IVA a seguito dello scioglimento giudiziale. La normativa bulgara imponeva, in conseguenza della cancellazione, di liquidare e versare allo Stato l'IVA relativa agli attivi esistenti, anche quando la società continuava a effettuare operazioni economiche durante la liquidazione. Inoltre, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte sugli attivi era subordinato all'effettivo pagamento di tale importo. Il giudice nazionale chiedeva se tale disciplina fosse compatibile con gli articoli 168 e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva IVA non impedisce a uno Stato membro di imporre la liquidazione dell'IVA sugli attivi esistenti al momento dello scioglimento, se la società ha effettivamente cessato ogni attività economica. Al contrario, quando la società continua a svolgere operazioni imponibili durante la liquidazione, la normativa nazionale è incompatibile con l'articolo 168 della direttiva: non può essere imposto il versamento dell'IVA sugli attivi come condizione per esercitare il diritto alla detrazione. Tale obbligo costituisce una limitazione indebita del principio di neutralità dell'IVA. La Corte non ha ritenuto necessario fondare la decisione sull'articolo 176, poiché la questione doveva essere risolta direttamente alla luce del meccanismo di detrazione previsto dall'articolo 168.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 9, paragrafo 1

    Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica.

    La società mantiene la qualità di soggetto passivo finché continua a esercitare un'attività economica, anche durante la fase di liquidazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 18, lettera c)

    Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il possesso di beni [...] in caso di cessazione della sua attività economica imponibile.

    La norma consente di trattare gli attivi residui come ceduti a titolo oneroso e di assoggettarli a IVA quando l'attività economica imponibile è realmente cessata. Non si applica se la società continua a effettuare operazioni imponibili.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 168

    Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto [...] di detrarre [l'IVA].

    Il diritto alla detrazione è parte integrante del sistema IVA, si esercita immediatamente e non può essere subordinato al previo pagamento di un'imposta sugli attivi quando il soggetto continua a svolgere attività imponibili.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 176, secondo comma

    Gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale [...] alla data della loro adesione.

    La disposizione riguarda le esclusioni dal diritto alla detrazione già esistenti al momento dell'adesione all'Unione. La disciplina bulgara esaminata non è stata qualificata come una tale esclusione, ma è stata valutata direttamente rispetto all'articolo 168.

  • Legge bulgara ZDDS, articoli 106, 107 e 111

    Alla data della cancellazione dal registro si ritiene che il soggetto passivo effettui operazioni [...] con tutti i beni [...] per i quali ha proceduto alla detrazione totale o parziale dell'imposta versata a monte.

    La normativa nazionale collegava lo scioglimento e la cancellazione dal registro IVA alla liquidazione dell'IVA sugli attivi esistenti. Tale meccanismo è ammesso solo quando la cancellazione coincide con una cessazione effettiva dell'attività economica.

  • Legge bulgara ZDDS, articolo 76

    Il diritto [...] sorge qualora [...] l'imposta liquidata sia stata effettivamente versata o compensata dall'autorità tributaria.

    La condizione del pagamento effettivo dell'IVA per ottenere la successiva detrazione è incompatibile con il diritto dell'Unione quando la società continua a svolgere operazioni imponibili, perché crea un onere finanziario e limita indebitamente la neutralità dell'IVA.

Massime di principio

  • Lo scioglimento o la liquidazione formale di una società non comportano automaticamente la cessazione dell'attività economica ai fini IVA: occorre verificare se la società continua concretamente a effettuare operazioni imponibili.
  • La liquidazione dell'IVA sugli attivi residui al momento della cancellazione dal registro IVA è generalmente ammissibile solo quando l'attività economica è realmente cessata e non vengono più effettuate operazioni imponibili.
  • Se la società continua l'attività durante la liquidazione, deve conservare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti collegati alle operazioni imponibili; tale diritto non può essere subordinato al pagamento anticipato dell'IVA sugli attivi.
  • Le regole nazionali che impongono il versamento dell'IVA e prevedono un successivo rimborso o una nuova detrazione possono violare il principio di neutralità dell'IVA, soprattutto se costringono l'impresa a immobilizzare temporaneamente risorse finanziarie.
  • Nel valutare una cancellazione IVA, è determinante la realtà economica dell'attività svolta, inclusi contratti ancora in essere, fatturato, operazioni effettuate e finalità degli attivi, non il solo stato formale di scioglimento o liquidazione.
  • Le limitazioni al diritto di detrazione devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere introdotte indirettamente mediante obblighi procedurali o finanziari non giustificati dalla cessazione effettiva dell'attività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.