Sentenza n. 2380/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il diritto all’accredito della carta del docente per l’anno scolastico 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 479/2024, passata in giudicato il 7 marzo 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’accredito di euro 500,00 sulla carta del docente per l’anno scolastico 2023/24, oltre agli interessi legali dal sorgere al soddisfo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dare esecuzione al titolo. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’ottemperanza a sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, rilevando che la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 6 marzo 2025 e che il ricorso era stato notificato e depositato il 16 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accertando l’inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma spettante a titolo di carta del docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni su istanza dell’interessato. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica della disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre fissato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento, fermo l’intervento sostitutivo del commissario dopo il termine assegnato. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi ammessi dall’ordinamento.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive per assicurare l’adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996
Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121 e ss., l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente, oggetto del diritto riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disciplina sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti ex l. 89/2001, è applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto la disciplina richiamata sull’applicazione della penalità e sull’attività del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati gli adempimenti e il termine dilatorio previsti per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l’amministrazione non esegue senza giustificazione un giudicato avente ad oggetto un’attività semplice e vincolata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’inadempimento è ingiustificato, il comportamento imposto dal giudicato non presenta particolare complessità e la penalità non determina un effetto manifestamente iniquo.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo, decorrendo dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza fino all’integrale adempimento, ferma l’attivazione del commissario ad acta dopo la scadenza del termine assegnato.
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