Sentenza n. 963/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell'Assemblea ATA di individuazione del sito per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e pulizia degli arenili, nonché atti presupposti, connessi e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ente d'ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di aree site nel Comune di Montemarciano, hanno impugnato la delibera con cui l'Assemblea ATA ha individuato tali superfici quale sito per la localizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla pulizia degli arenili. In via preliminare, l'amministrazione resistente ha eccepito la carenza di interesse attuale, sostenendo che la delibera fosse un mero atto di indirizzo e localizzazione preliminare, inserito in un procedimento ambientale e autorizzatorio non ancora concluso e subordinato, tra l'altro, alla verifica di assoggettabilità a VIA. Il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, carenza e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per falso presupposto, travisamento, sviamento, disparità di trattamento e illogicità, contestando il criterio della baricentricità e la mancata valorizzazione di elementi preferenziali riferiti al sito alternativo di Maiolati Spontini, quali la presenza di impianti di trattamento e la possibilità di recuperare capannoni esistenti. I ricorrenti hanno inoltre censurato l'ipoteticità dei calcoli relativi alla provenienza dei rifiuti extra-ambito, la mancata esplicitazione del metodo di calcolo e l'asserita non verificabilità dei dati sui fattori di emissione del trasporto stradale. Il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1 e 5, nonché dell'art. 6, della l.r. Marche n. 19/2023 e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che la scelta del sito comportasse nuovo consumo di suolo invece di privilegiare la rigenerazione urbana e il riuso di infrastrutture esistenti. Il terzo motivo ha contestato ulteriori profili tecnici relativi alla gestione delle acque reflue e alla qualità dell'aria, sostenendo che il sito di Maiolati fosse preferibile per la possibilità di realizzare un impianto di trattamento specifico, per le criticità della rete fognaria di Montemarciano e per l'inadeguatezza dei dati utilizzati per valutare la qualità dell'aria e l'impatto del futuro traffico connesso a un hub commerciale sito nel Comune di Jesi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione di carenza di interesse. La delibera, pur collocandosi in una fase preliminare, è stata considerata immediatamente lesiva poiché la localizzazione dell'impianto poteva incidere sulle aree dei ricorrenti, determinando un vincolo sostanzialmente espropriativo e precludendo il rilascio di un permesso di costruire per un capannone industriale. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che la scelta della baricentricità fosse sorretta da un'articolata istruttoria tecnica e da dati relativi al momento di trasporto, alla prossimità e alla minimizzazione delle emissioni, nonché dalla vicinanza del sito al casello autostradale e alla rete viaria. L'incertezza sulla provenienza futura dei rifiuti extra-ambito non rendeva illegittima la localizzazione, poiché tale provenienza non poteva essere conosciuta prima della realizzazione dell'impianto e la medesima incertezza avrebbe riguardato anche il sito alternativo. La censura sulla non verificabilità dei dati è stata ritenuta non provata; inoltre, le informazioni ambientali erano accessibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 195/2005. Il secondo motivo è stato respinto perché i ricorrenti, da un lato, lamentavano la lesione dello ius aedificandi per effetto della localizzazione e del possibile esproprio e, dall'altro, censuravano la delibera per avere previsto una nuova edificazione, con una deduzione ritenuta contraddittoria. Inoltre, non sono state indicate le specifiche previsioni del Piano territoriale regionale idonee a rendere concretamente applicabili i criteri regionali di contrasto al consumo di suolo; in assenza di tali previsioni, le misure compensative avrebbero operato nella successiva fase autorizzativa con riferimento al Comune prescelto. Anche il terzo motivo è stato respinto. Quanto alle acque reflue, il giudice ha osservato che entrambi i siti richiedevano interventi e oneri economici, senza che fosse stata dimostrata una maggiore economicità o efficienza della soluzione di Maiolati. Quanto alla qualità dell'aria, le deduzioni sul traffico futuro dell'hub commerciale non erano supportate da dati concreti e non era stata dimostrata l'inattendibilità dello studio ambientale utilizzato dall'amministrazione. Le contestazioni dei ricorrenti sono state qualificate come valutazioni tecniche alternative, non idonee a sostituire quelle dell'amministrazione in assenza di macroscopiche illogicità o travisamenti. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti quale base dell'azione di annullamento e nullità; il giudice ha esaminato il ricorso nel merito, senza ravvisare i vizi dedotti.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della scelta localizzativa è stata ritenuta adeguata perché fondata su un'articolata istruttoria, su dati tecnici e su criteri esplicitati negli allegati alla delibera.
art. 182-bis d.lgs. 152/2006
Il criterio di prossimità e di minimizzazione delle emissioni nel trasporto dei rifiuti ha costituito il parametro tecnico-ambientale utilizzato per giustificare la localizzazione.
art. 3, comma 1, d.lgs. 195/2005
Le informazioni ambientali sono liberamente accessibili su semplice richiesta; pertanto, la mancata funzionalità del link richiamato negli allegati non rendeva di per sé non verificabili i calcoli.
artt. 1, 5 e 6 l.r. Marche n. 19/2023
Gli obiettivi regionali di contrasto al consumo di suolo e di rigenerazione urbana necessitano, per tradursi in criteri amministrativi concreti, delle disposizioni attuative del Piano territoriale regionale; in assenza, le misure compensative operano nella successiva fase autorizzativa.
Massime di principio
- La localizzazione preliminare di un'opera pubblica o di un impianto può essere immediatamente impugnabile quando produca un'incidenza attuale e concreta sulla posizione del proprietario, quale la preclusione allo sfruttamento edificatorio dell'area o l'apposizione di un vincolo sostanzialmente espropriativo, anche se il procedimento autorizzatorio e ambientale non è ancora concluso.
- Nella scelta localizzativa di un impianto di trattamento dei rifiuti, la baricentricità può essere valutata ex ante sulla base di dati tecnici, del criterio del momento di trasporto, della prossimità dei principali bacini di produzione, della rete viaria e della minimizzazione delle emissioni; non è necessario conoscere già i futuri contratti di conferimento dei rifiuti, poiché tale conoscenza sarebbe logicamente successiva alla localizzazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione non consente di sostituire la valutazione del giudice o della parte a quella amministrativa; sono necessari errori tecnici manifesti, macroscopiche illogicità, travisamento dei fatti o inattendibilità dimostrata dell'istruttoria.
- La contestazione dell'inadeguatezza dell'istruttoria tecnica richiede allegazioni e dati concreti idonei a dimostrare l'errore o l'inattendibilità dello studio amministrativo; mere ipotesi sulla futura provenienza dei rifiuti, sull'aumento del traffico o sulla qualità dell'aria non sono sufficienti.
- Gli obiettivi generali posti dalla legislazione regionale sul contrasto al consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana non determinano autonomamente l'illegittimità di una localizzazione; occorre individuare le specifiche disposizioni pianificatorie o attuative che traducono tali obiettivi in criteri vincolanti per l'azione amministrativa.
- Quando due siti richiedono entrambi interventi e costi per la gestione delle acque reflue, la preferenza per uno di essi non può essere affermata senza una dimostrazione concreta della maggiore economicità, efficienza o idoneità tecnica della soluzione alternativa.
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