Cassazione Civile, Ordinanza n. 09052/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una maggiore IRAP e una maggiore IVA, disconoscendo: a) la detraibilità/deducibilità di costi per carburanti, perché non assistiti da schede carburante ma solo da fatture; b) la deducibilità/detraibilità di costi di manutenzione e riparazione di automezzi, perché le fatture non indicavano i dati identificativi dei veicoli; c) la deducibilità nell'anno 2005 di costi per consulenze legali e amministrative, ritenuti di competenza del precedente esercizio 2004. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva annullato integralmente l'avviso accogliendo l'appello incidentale della contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione del d.P.R. n. 444/1997 e dell'art. 2697 c.c. per l'erronea equiparazione delle fatture alla scheda carburante; violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 per avere ritenuto sufficiente la fattura priva dell'indicazione della targa ai fini della deducibilità delle spese di manutenzione; violazione dell'art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 per avere ammesso costi di consulenza riferibili all'esercizio precedente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, per l'anno d'imposta in contestazione, la normativa sulle schede carburante non consentiva di sostituire tale documento con le fatture, salvo le ipotesi tassative di esclusione previste dall'art. 6 del d.P.R. n. 444/1997; ha inoltre rilevato che, per le spese di manutenzione degli automezzi, la deducibilità richiede comunque la riferibilità del costo a beni determinati, onere che grava sul contribuente; infine ha osservato che i costi per consulenze legali e amministrative risultavano, dagli atti, di competenza del 2004 e non del 2005. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444
Il regolamento prevedeva per gli acquisti di carburante il meccanismo della scheda carburante; non era ammessa, ai fini fiscali, l'equipollenza con le fatture, e l'emissione della fattura era esclusa salvo le specifiche eccezioni normative.
art. 6 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza
Le eccezioni all'obbligo di scheda carburante sono tassative e non estensibili alla fattispecie esaminata.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La deducibilità dei costi richiede la riferibilità a beni o attività da cui derivano ricavi o altri proventi; per le spese di manutenzione è essenziale l'individuazione del bene di riferimento ai fini della verifica dell'inerenza.
art. 109, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I costi devono essere imputati all'esercizio di competenza; i servizi già resi e conclusi nell'anno precedente non possono essere dedotti nell'anno successivo.
art. 2697 c.c.
L'onere di allegare e dimostrare i presupposti della deduzione grava sul contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità dei capi della sentenza d'appello.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- In materia fiscale, quando la normativa speciale prevede uno specifico adempimento documentale per la deduzione o detrazione di un costo, tale adempimento non può essere sostituito da documenti diversi se la legge non lo consente espressamente.
- La deducibilità dei costi per manutenzione di beni strumentali richiede la prova della loro inerenza e della riferibilità a beni specificamente individuati; l'onere della prova incombe sul contribuente.
- I costi per prestazioni di servizi devono essere imputati all'esercizio di competenza in cui la prestazione è stata resa e conclusa; il pagamento in un esercizio successivo non sposta, di regola, la competenza del costo.
- Le eccezioni previste da una disciplina fiscale speciale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
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