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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12359/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per diffamazione a mezzo stampa, sostenendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: le espressioni contestate avevano carattere satirico e di critica politica, rientrando nella scriminante della critica politica/satira e non eccedendo i limiti della continenza; inoltre le frasi non erano dirette esclusivamente a Ennio Morrone ma anche al gruppo politico di appartenenza. In via preliminare la difesa aveva solo preannunciato senza sviluppare la censura sull'attribuzione dell'articolo a Carchidi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il giudizio dei giudici di merito. Ha ritenuto la sentenza di appello una "doppia conforme" rispetto a quella di primo grado e ha valutato la motivazione dei giudici di merito come analitica e coerente. Sul merito, è stato ritenuto che le espressioni contestate, in particolare l'uso del termine "mammasantissima", costituivano insinuazioni non ancorate a fatti determinati e idonee a far ritenere al lettore medio la commissione di illeciti da parte della persona offesa, integrando il reato di diffamazione a mezzo stampa. La difesa non ha prodotto elementi di veridicità o concretezza dei fatti asseriti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (e confermate le pene civili e penali decise in precedenza: multa di euro 2.000, risarcimento del danno e spese processuali).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma invocata come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato il motivo come generico e inammissibile, limitandosi a controllare la correttezza della motivazione dei giudici di merito

  • Cass. pen., Sez. 5, n. 4298 del 19/11/2015 (Rv. 266026)

    Principio giurisprudenziale richiamato: le insinuazioni prive di riscontro e non specificate, che attribuiscono fatti illeciti al soggetto, integrano il reato di diffamazione a mezzo stampa

  • Cass. pen., Sez. 5, n. 10257 del 06/07/1992 (Ciancimino, Rv. 192296)

    Richiamata per il principio secondo cui, ai fini dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, conta non solo la verità del fatto ma anche le modalità di esposizione: commenti e insinuazioni che deformano la verità possono escludere la scriminante

  • Cass. pen., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013

    Richiamate per il principio della "doppia conforme": quando la motivazione di appello si salda con quella di primo grado forma un unico corpo argomentativo e la Cassazione verifica la correttezza e l'esaustività della motivazione senza riesaminare i fatti

Massime di principio

  • La critica politica e la satira sono tutelate ma non giustificano insinuazioni non supportate da fatti specifici che attribuiscano illeciti: tali insinuazioni possono integrare la diffamazione a mezzo stampa.
  • L'uso di termini che evocano collegamenti criminali o mafiosi (es. "mammasantissima") può essere valutato come idoneo a ingenerare nella collettività la convinzione di comportamenti illeciti, aggravando la rilevanza offensiva.
  • In sede di Cassazione non è consentito un libero riesame del merito probatorio quando la motivazione dei giudici di merito è chiara, organica e risponde alle censure; la Corte verifica la completezza e la correttezza logico-giuridica della motivazione.
  • Chi impugna in Cassazione deve sviluppare compiutamente le censure (ad es. sull'attribuzione di un testo all'imputato); mere affermazioni o preannunci non sviluppati sono inidonei a fondare il ricorso.
  • Per invocare l'esimente del diritto di cronaca/critica è necessario, oltre alla verità dei fatti, dimostrare che la notizia è stata offerta con modalità rispettose della verità e prive di commenti o insinuazioni deformanti.
  • La strategia difensiva in casi di diffamazione a mezzo stampa dovrebbe prioritariamente contrastare la veridicità delle affermazioni o fornire elementi concreti a giustificazione del tono critico, altrimenti le affermazioni restano "insinuazioni" sanzionabili.

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