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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17877/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore avv. Alessandro Ciarrocchi per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione circa i presupposti della misura cautelare (in particolare art. 292, lett. c), cod. proc. pen.). Si contestava: 1) l'insussistenza dell'elemento soggettivo nella presunta violazione del divieto di reingresso nello Stato, poiché il Gubari riteneva legittimo il rientro per ricongiungimento familiare (matrimonio con cittadina italiana e procedura di adozione) e dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; 2) l'illegittimità di un divieto di reingresso protratto oltre il quinto anno senza che sussista una grave minaccia per ordine pubblico o sicurezza; 3) l'affievolimento delle esigenze cautelari per la condotta rispettosa delle prescrizioni e per il mutato assetto familiare e sociale, con richiesta in subordine di misura attenuata (divieto di dimora nel comune di Pesaro).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, essendo intervenute pronunce di merito (sentenza di secondo grado) che hanno già deciso la piattaforma indiziaria, non è possibile rimettere in discussione gli indizi salvo che non emergano elementi di prova nuovi; gli elementi addotti dalla difesa non sono nuovi (matrimonio e procedura di adozione erano anteriori all'arresto) e dunque non incidono sulla valutazione cautelare. Inoltre è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata la valutazione discrezionale del Tribunale cautelare circa la perdurante attualità del pericolo di reiterazione, considerati i plurimi precedenti specifici e l'uso di alias. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare l'organo adito (Tribunale) in sede di appello cautelare; contesto di riferimento procedurale per la conferma dell'ordinanza cautelare.

  • art. 292, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro di valutazione dei presupposti della misura cautelare; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione normativa o difetto motivazionale tale da rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile e non privo di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017 (Gagliardi, Rv. 272398)

    "In tema di provvedimenti de libertate, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare"

    Principio applicato dalla Corte: dopo una sentenza di merito che decide la materia, il riesame cautelare non può rimettere in discussione la piattaforma indiziaria salvo elementi nuovi rilevanti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione di responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità; impone cautela nel non escludere automaticamente profili di colpa quando si condanna al pagamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando interviene una sentenza di merito (anche non definitiva) che conferma la piattaforma indiziaria, il riesame cautelare non può rimettere in discussione l'esistenza degli indizi salvo che emerga un elemento probatorio realmente nuovo rispetto al tempo dell'adozione della misura.
  • Per essere rilevante ai fini cautelari, una "novità" deve essere tale da poter offrire una diversa lettura degli indizi; fatti o circostanze già esistenti al momento dell'arresto (es. matrimonio o avvio di procedure amministrative) non costituiscono novità rilevante se già conosciuti o dedotti in fase di merito.
  • La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione è rimessa al giudice cautelare con ampia discrezionalità; la presenza di plurimi precedenti specifici e l'uso di alias possono da soli giustificare la permanenza di misure di limitazione della libertà.
  • Legami familiari o il conseguimento del permesso di soggiorno possono attenuare esigenze cautelari, ma non determinano automaticamente la revoca della misura se non eliminano il rischio di reiterazione o se tali elementi erano già noti all'epoca dell'adozione della misura.
  • Presentare un ricorso privo di profili di novità reali o di fondate questioni di diritto espone al rischio di inammissibilità per manifesta infondatezza e a sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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