Cassazione Penale, Sentenza n. 19872/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: venivano assolti o prescritti alcuni reati e rideterminate le pene per altri capi (falsi relativi a pareri di commissione V.I.E.C.). Curcio deduce in particolare errata applicazione della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 co.4 d.l. 18/2020 e vizi di motivazione e di quantificazione della pena; D'Amico deduce nullità della notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado e vari vizi di motivazione (travisamento della prova, mancata considerazione del "falso innocuo", e violazione delle norme sulla contestazione dell'aggravante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Curcio (primo motivo) ritenendo che il periodo 9.3.2020-11.5.2020 (art. 83 co.4 d.l. 18/2020) non fosse computabile nella sospensione della prescrizione perché nel periodo non risultava fissata udienza né decorrenza di termine processuale, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (Sanna). Pertanto i reati ascritti al Curcio (capi C e F, falsi commessi nel 2012) si sono estinti per prescrizione e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Quanto al D'Amico, il primo motivo di nullità della notifica è stato respinto (la vicenda configurata come irregolarità non come nullità assoluta), ma anche per lui è emerso il decorso della prescrizione applicando le stesse considerazioni fatte per il Curcio, con conseguente estinzione dei reati per prescrizione; la sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio anche per i capi ascritti a D'Amico.
Norme richiamate
art. 83, comma 4, d.l. 18/2020
periodo di sospensione 9.3.2020 - 11.5.2020
La sospensione opera solo per i procedimenti per i quali sia stata fissata udienza o fosse prevista la decorrenza di un termine processuale nel periodo indicato; non si applica in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti
Sez. U. n. 5292/2020 (Sanna)
sentenza delle Sezioni Unite 26/11/2020
Principio richiamato: la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 co.4 d.l. 18/2020 richiede che il procedimento abbia subito effettiva stasi (udienza fissata o termine processuale nel periodo)
art. 129 c.p.p., comma 2
regola di giudizio in caso di evidente estinzione del reato per prescrizione
Se dal conteggio emerge in modo assolutamente evidente la prescrizione, il giudice deve rilevarla e procedere all'annullamento (o proscioglimento) senza che occorrano ulteriori accertamenti
art. 178 c.p.p. e art. 568 c.p.p.
norme sulla notificazione e impugnazione in appello
La Corte ha ritenuto che l'irregolare notifica dell'avviso di deposito configurasse un'irregolarità non necessariamente nullità assoluta capace di annullare il giudizio d'appello; irregolarità che può giustificare rimedi ma non automaticamente l'annullamento
art. 522 c.p.p. e artt. 521-522 c.p.p.
nullità della sentenza nella parte relativa alla circostanza aggravante non contestata
La questione è stata sollevata dal ricorrente D'Amico, ma la Corte non ha ritenuto sussistente nei fatti una nullità assoluta tale da comportare l'annullamento automatico separato della parte relativa all'aggravante nel contesto processuale esaminato
art. 476 c.p. (secondo comma) / art. 479 c.p.
aggravante e fattispecie di falso in documenti amministrativi
Norme richiamate nella motivazione e nella quantificazione della pena; la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante ai fini della determinazione della pena, ma la Cassazione ha deciso per l'annullamento per prescrizione prima di ulteriori questioni sostanziali
art. 49 c.p. e art. 479 c.p.
astenersi e doveri del pubblico ufficiale
Nel contraddittorio è stato dibattuto se la mera presenza fisica o l'uscita dall'aula incidano sulla legittimità della deliberazione; la valutazione è fattuale e richiede accertamento concreto
art. 6-bis L. 241/1990
obbligo di astensione del pubblico ufficiale per conflitto di interesse
Rilevato in causa come norma che impone l'obbligo di astensione; la controversia verteva su come tale obbligo si traduca nella pratica (uscita materiale o sola astensione dalla discussione)
art. 129 c.p.p.
principio di giudizio quando la prova non consente proscioglimento evidente
Usata dalla Corte per valutare che non emergessero elementi tali da rendere in modo assolutamente evidente ragioni di proscioglimento (per alcuni profili)
varia giurisprudenza (SS.UU. n.24906/2019, Cass. Pen. 23891/2019, SS.UU. n.47127/2021)
richiami a pronunce di legittimità
I ricorrenti hanno invocato principi consolidati su questioni di aggravanti, "falso innocuo" e criteri di aumenti/quantificazione della pena; la Corte di Cassazione ha richiamato e valutato tali precedenti nel contesto, decidendo però di risolvere la causa sul tema della prescrizione
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 co.4 d.l. 18/2020 si applica solo se nel periodo 9.3.2020-11.5.2020 vi sia stata fissazione di udienza o decorrenza di termini processuali: in assenza di ciò il periodo non va computato e non prolunga la prescrizione
- Se dal conteggio emerge in modo assolutamente evidente il decorso della prescrizione, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio (art. 129 c.p.p., comma 2) senza entrare nel merito delle ulteriori censure
- Un'irregolare notifica dell'avviso di deposito non sempre costituisce nullità assoluta del giudizio d'appello: molto dipende dal carattere della violazione e dal pregiudizio concreto; talvolta la irregolarità legittima rimedi (es. integrazione dell'atto) ma non l'annullamento automatico
- Le censure sul mancato inquadramento o contestazione di aggravanti richiedono verifica specifica: l'assenza di contestazione può produrre nullità parziale della sentenza, ma la sua rilevanza dipende dall'entità della violazione e dal suo impatto sul diritto di difesa
- La qualificazione del "falso innocuo" è fattuale: anche se un parere è consultivo, occorre verificare se la condotta abbia effettivamente leso il bene giuridico protetto o favorito l'interessato; non è automaticamente applicabile se mancano elementi di assenza di offesa
- Sulle questioni di astensione del pubblico ufficiale (uscita materiale vs astensione dalla discussione) la valutazione è concreta: la regolarità della delibera può dipendere più dalla effettiva partecipazione alla discussione che dalla mera presenza fisica, ma serve istruttoria sui fatti
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