Salta al contenuto
Concentrazione

Provvedimento AGCM C12667B n. 31539 del 06/05/2025

PAC2000A/RAMI DI AZIENDA DI DOC ROMA-UNICOOP FIRENZE - INFORMAZIONI FORNITE

AGCMC12667B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento non decide sul merito dell’operazione di concentrazione PAC 2000A / rami di azienda di DOC Roma-Unicoop Firenze, ma interviene nel procedimento C12667 relativo a presunte informazioni non veritiere fornite da PAC 2000A nell’ambito dell’istruttoria. L’AGCM, richiamati gli artt. 16-bis e 14, comma 5, L. 287/1990, accoglie le istanze difensive della parte e proroga di 60 giorni il termine di conclusione del procedimento, fissandolo al 5 agosto 2025.

PAC 2000A Soc. Coop. / rami di azienda di DOC Roma-Unicoop Firenze: proroga del termine del procedimento per informazioni non veritiere, non decisione sul merito della concentrazione

PAC 2000A / rami di azienda di DOC Roma-Unicoop Firenze: proroga del termine procedurale

Il provvedimento dell’AGCM n. 31539 non decide sulla concentrazione in sé, ma riguarda un profilo procedurale connesso al procedimento C12667B. L’Autorità interviene infatti nel procedimento avviato nei confronti di PAC 2000A Soc. Coop. per una presunta violazione dell’art. 16-bis, comma 2, L. 287/1990, relativa alla fornitura di informazioni non veritiere nel corso del procedimento C12667.

Contesto e base normativa

L’Autorità richiama la disciplina dell’art. 16-bis L. 287/1990, che attribuisce poteri informativi all’AGCM nelle materie relative al controllo delle concentrazioni, nonché il regime sanzionatorio dell’art. 14, comma 5, per informazioni inesatte, incomplete, fuorvianti o non rese nei termini. Sono inoltre richiamate la L. 689/1981 e il D.P.R. 217/1998.

Vicenda procedurale

Con provvedimento n. 31452 del 4 febbraio 2025, l’AGCM aveva contestato a PAC 2000A Soc. Coop. la violazione dell’art. 16-bis, comma 2, avviando il procedimento sanzionatorio per l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria fino all’1% del fatturato mondiale dell’esercizio precedente.

PAC 2000A ha presentato il 13 febbraio 2025 un’istanza di proroga del termine infra-procedimentale per depositare scritti difensivi, documenti e per chiedere di essere sentita, rappresentando la necessità di coordinare tali difese con la procedura di cessione dei punti vendita oggetto di impegni nel procedimento principale. Nella stessa data ha chiesto anche di essere sentita dagli Uffici e, successivamente, dal Collegio.

Valutazione dell’AGCM e esito

L’Autorità ha ritenuto opportuno garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, accogliendo le istanze della parte. Per tale ragione ha disposto una proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento, fissandolo al 5 agosto 2025.

Effetti pratici

Il provvedimento ha natura meramente procedurale: non contiene una decisione di autorizzazione, divieto o imposizione di misure sulla concentrazione, ma solo l’estensione dei termini per la difesa nell’ambito del procedimento sanzionatorio collegato alle informazioni rese da PAC 2000A.

Punti principali

Oggetto procedurale del provvedimento

Il testo riguarda il procedimento C12667B, collegato all’operazione PAC 2000A / rami di azienda di DOC Roma-Unicoop Firenze, ma non contiene una valutazione concorrenziale dell’operazione. L’Autorità si pronuncia esclusivamente sulla proroga del termine di conclusione di un distinto procedimento avviato nei confronti di PAC 2000A per la possibile violazione dell’art. 16-bis, comma 2, L. 287/1990.

Contesto normativo richiamato

L’AGCM richiama l’art. 16-bis, comma 1, L. 287/1990, che consente di richiedere informazioni e documenti utili ai fini dell’esercizio dei poteri in materia di divieto delle concentrazioni, e il comma 2 dello stesso articolo, che rinvia alle sanzioni dell’art. 14, comma 5, in caso di rifiuto, omissione o falsità delle informazioni fornite. Sono richiamati anche la L. 689/1981 e il D.P.R. 217/1998.

Precedente contestazione di addebito

Il provvedimento n. 31452 del 4 febbraio 2025 aveva contestato a PAC 2000A Soc. Coop. la violazione dell’art. 16-bis, comma 2, L. 287/1990 per aver fornito informazioni non veritiere nel procedimento C12667 e aveva avviato il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 14, comma 5, L. 287/1990.

Istanza di proroga e istanze difensive

PAC 2000A ha chiesto il 13 febbraio 2025 una proroga fino al 31 marzo 2025 del termine per presentare scritti difensivi e documenti e per essere sentita, motivando la richiesta con l’esigenza di svolgere l’attività difensiva parallelamente all’onerosa procedura di cessione dei punti vendita oggetto di impegni nel procedimento principale. Nella stessa data ha chiesto anche di essere sentita dagli Uffici e successivamente in audizione innanzi al Collegio.

Decisione dell’Autorità

Ritenendo necessario assicurare il più ampio esercizio del diritto di difesa e il pieno contraddittorio, l’Autorità ha accolto le istanze della parte e ha prorogato di sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento, che inizialmente doveva chiudersi entro il 6 giugno 2025. Il nuovo termine è fissato al 5 agosto 2025.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controlloistruttoriadiritto di difesasanzioni per informazioni non veritiere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.