Cassazione Civile, Sentenza n. 32331/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 14551/20 (sez. tributaria) che aveva rigettato il ricorso della società avverso avviso di accertamento relativo al 2006. La ricorrente deduceva un'errata percezione da parte dei giudici di legittimità circa l'inesistenza di una sentenza della CTR Marche n. 215/5/14 (9/6/2014, depositata 4/7/2014, passata in giudicato 28/10/2014) prodotta in memoria il 29/5/2015, la quale avrebbe determinato un giudicato esterno favorevole relativo a questioni sostanzialmente identiche (effettività o fittizietà di fatture emesse da Procom s.r.l.). Sosteneva quindi che la Corte non avrebbe considerato tale giudicato esterno e che ciò avrebbe costituito errore revocatorio rilevante ex art. 395 n.4 c.p.c.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur essendo ammissibile la produzione della sentenza formatasi successivamente al giudizio di merito, l'omessa considerazione di tale documentazione dalla Corte di Cassazione costituisce un errore di diritto e non un errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. Inoltre, anche assumendo errata la percezione, la sussistenza del giudicato esterno non sarebbe stata decisiva per mutare l'esito del rigetto, poiché il giudicato relativo al 2007 non aveva efficacia vincolante sul 2006 (mancanza di presupposto "tendenzialmente permanente"). La società è stata condannata alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi 3.800,00 euro, con annotazione sul possibile ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 395 cod. proc. civ., n. 4
Rinvio alla causa di revocazione per errore di fatto; la Corte ha interpretato l'art. 395 n.4 nel senso che solo l'errore di fatto decisivo può giustificare la revocazione, mentre l'omessa considerazione del giudicato è stata qualificata come errore di diritto non idoneo alla revocazione.
art. 372 cod. proc. civ.
Divieto di produrre nuovi documenti nel giudizio di merito: la Corte ha precisato che tale divieto non si estende ai documenti relativi alla successiva formazione del giudicato esterno intervenuta durante il processo di Cassazione (quindi tali produzioni sono ammissibili).
art. 378 cod. proc. civ.
Norma richiamata in relazione alle memorie e agli atti prodotti nel procedimento: la sentenza della CTR prodotta con memoria è stata considerata ammissibile in linea con le norme sulle produzioni in Cassazione.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. legge 18/12/2020 n.176
Richiamata in sede di esame processuale per la procedura di trattazione dell'udienza e per le conclusioni rese dal P.G.; non incide direttamente sul tema della revocazione sostanziale qui decidendo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Riferimento alle implicazioni contributive: la Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per "errore di fatto" ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. è rimessa a casi in cui l'errore sia effettivamente fattuale e decisivo: un'errata valutazione che costituisce primariamente un errore di diritto non è idonea a fondare la revocazione.
- La produzione, in Cassazione, di una sentenza di merito divenuta giudicato durante il pendente processo (giudicato esterno) è ammissibile; tuttavia l'omessa considerazione di tale documento può configurare un vizio di diritto e non necessariamente un errore di fatto revocatorio.
- L'efficacia esterna del giudicato (vincolatività tra anni d'imposta diversi) opera solo quando l'accertamento concerne elementi costitutivi tendenzialmente permanenti: accertamenti fondati su presupposti di fatto variabili anno per anno non producono automaticamente effetto vincolante su annualità diverse.
- Perché una omissione documentale o di fatto sia decisiva ai fini della revocazione occorre dimostrare il nesso di necessità logica tra l'esistenza del fatto erroneamente ignorato e la diversa decisione che si sarebbe adottata; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
- In situazioni simili è preferibile: (a) documentare con chiarezza la formazione e la portata del giudicato esterno; (b) dimostrare la 'permanenza' degli elementi fattuali tra i periodi d'imposta interessati; (c) puntare a far emergere che l'omissione è effettivamente un errore di fatto decisivo e non una semplice diversa interpretazione giuridica.
- Se la questione riguarda la rilevanza di documenti sopravvenuti o di giudicati formatisi durante il pendente gravame, valutare anche rimedi processuali alternativi o più tempestivi (es. eccezioni in sede di merito o istanze procedurali) perché la revocazione è rimessa a condizioni molto strette.
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