Sentenza n. 24/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS-, trasmesso a mezzo pec il -OMISSIS-, del Capo del Dipartimento del Servizio di Comunità del Comune di Rimini di rigetto delle istanze di cui alla diffida inviata nell'interesse di -OMISSIS- -OMISSIS- con pec del -OMISSIS-, fra le quali la richiesta della ricorrente di predisporre il progetto di vita ex art.14 Legge n.328/2000 in favore della beneficiaria di A.d.S. -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso con il provvedimento impugnato; per l'accertamento e la declaratoria del diritto di -OMISSIS- -OMISSIS- di ottenere dal Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, l'erogazione del servizio pubblico consistente nella predisposizione del progetto di vita per persona disabile grave ex art.14 Legge n. 328/2000 e nella concessione delle prestazioni e degli interventi assistenziali ad esso connessi, in riferimento ai quali è stata illegittimamente negata la competenza del Comune di Rimini, e conseguentemente per la declaratoria di spettanza del Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, di accogliere e provvedere in ordine alla sopraindicata istanza; nonché per la condanna del Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, o chi per esso, al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Comune di Rimini di predisporre il progetto di vita individuale ex art. 14 l. 328/2000, motivato dall’asserita competenza del Comune di Civitanova Marche
Esito
Favorevole al ricorrente (amministratore di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, quale amministratrice di sostegno di una persona adulta affetta da plurime e gravissime disabilità, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Rimini aveva respinto la richiesta di predisposizione del progetto di vita individuale e personalizzato e di attivazione delle prestazioni assistenziali connesse, ritenendo competente il Comune di Civitanova Marche, ossia il Comune di residenza della beneficiaria al momento dell’inserimento nella struttura familiare. La beneficiaria vive a Rimini dai primi mesi di vita ed è anagraficamente residente nel Comune almeno dal 23 maggio 2003. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 3 l. 104/1992, 6 e 14 l. 328/2000, art. 1, comma 2, l. 112/2016 e art. 4 l.r. Emilia-Romagna 2/2003; erronea individuazione del Comune competente; falsità ed erroneità dei presupposti; difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento, perplessità manifesta, violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento; nonché violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dell’art. 2 l. 67/2006. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica al Comune di Civitanova Marche e all’AUSL della Romagna, nonché la tardività del ricorso, sostenendo di avere già rappresentato dal 2017 la propria incompetenza. Nel merito ha sostenuto che la competenza e gli oneri economici gravassero sul Comune di Civitanova Marche.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, poiché il Comune aveva predisposto il progetto di vita e preso in carico il relativo inserimento diurno soltanto in esecuzione dell’ordinanza cautelare, senza riconoscere la fondatezza delle pretese. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità e tardività con riguardo alla domanda diretta a ottenere la predisposizione del progetto di vita: il Comune di Civitanova Marche e l’AUSL della Romagna non avevano uno specifico interesse a opporsi alla sola elaborazione del progetto da parte del Comune di Rimini, mentre la domanda non era tardiva, essendo stata proposta una specifica istanza soltanto recentemente e sulla base delle aggiornate condizioni di salute della beneficiaria. Nel merito, il TAR ha accolto la domanda di annullamento e ha onerato il Comune di Rimini della predisposizione del progetto di vita, richiamando l’art. 23 d.lgs. 62/2024, secondo cui l’istanza deve essere presentata al Comune di residenza, individuato nel caso concreto nel Comune di Rimini, dove la beneficiaria vive da molti anni. Ha invece dichiarato inammissibili le pretese relative al riparto degli oneri economici tra le amministrazioni, alla ripetizione delle somme versate a titolo di compartecipazione e al risarcimento del danno: tali domande erano formulate genericamente e, per il loro contenuto, avrebbero richiesto la notificazione del ricorso al Comune di Civitanova Marche, titolare di uno specifico interesse a contraddire ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La predisposizione del progetto individuale per la persona con disabilità costituisce l’oggetto della richiesta rivolta all’amministrazione e deve essere elaborata coinvolgendo le strutture competenti, compresa l’azienda sanitaria locale.
art. 23 d.lgs. 62/2024
L’istanza per ottenere il progetto di vita individuale deve essere presentata al Comune di residenza, che provvede alla relativa adozione d’intesa con l’azienda sanitaria locale per quanto di competenza.
art. 6, comma 4, l. 328/2000
La disposizione è stata invocata dal Comune per sostenere la permanenza degli oneri assistenziali in capo al Comune di residenza precedente; il TAR non l’ha ritenuta ostativa all’obbligo del Comune di Rimini di ricevere l’istanza e predisporre il progetto di vita.
art. 4 l.r. Emilia-Romagna 2/2003
La disposizione è stata richiamata dal Comune in relazione al riparto degli oneri assistenziali tra enti; tale profilo economico è rimasto inammissibile per omessa notifica al Comune interessato.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso al controinteressato è necessaria quando questi abbia uno specifico interesse a contraddire; tale esigenza ricorreva rispetto al Comune di Civitanova Marche in relazione al riparto degli oneri economici.
art. 31 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per l’originaria azione avverso il silenzio formatosi sull’istanza, poi superata dal provvedimento espresso impugnato.
art. 117 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata insieme all’art. 31 c.p.a. per l’azione contro il silenzio dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’istanza diretta a ottenere il progetto di vita individuale per una persona con disabilità deve essere presentata al Comune di residenza, il quale è tenuto a curarne la predisposizione d’intesa con l’azienda sanitaria locale e con il coinvolgimento delle strutture competenti.
- La controversia sul Comune competente a predisporre il progetto di vita è distinta da quella relativa al riparto definitivo degli oneri economici tra le amministrazioni: l’eventuale coinvolgimento necessario dell’ente interessato agli oneri non impedisce di esaminare la domanda diretta alla concreta elaborazione del progetto, quando tale ente non abbia uno specifico interesse a opporsi a quest’ultima attività.
- La notificazione al controinteressato è necessaria quando la domanda giudiziale incide direttamente su una posizione giuridica dell’ente, come accade per la richiesta di accertare il suo obbligo di sostenere gli oneri assistenziali o di restituire somme già corrisposte.
- La predisposizione del progetto di vita eseguita dall’amministrazione in mera ottemperanza a una misura cautelare, senza riconoscimento della fondatezza delle pretese, non determina cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito.
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