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Sentenza

Sentenza del 28/11/2017 n. 1192 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Processo tributario - condebitori in solido - giudicato esterno favorevole ad un condebitore - estensione in favore deglialtri condebitori - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.C. ha impugnato la cartella di pagamento notificata da Equitalia Nord s.p.a. per IRES, IRAP e IVA asseritamente dovute dalla T. s.r.l. e imputate ai soci quali coobbligati. La cartella non indicava in modo sufficientemente chiaro il titolo della pretesa, gli imponibili e i criteri di calcolo delle somme. Nel corso del giudizio, A.C. ha inoltre invocato il giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza favorevole ottenuta da altri condebitori, G. e M.A., relativa alla medesima cartella.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento della cartella. Ha ritenuto applicabile l'art. 1306, comma 2, c.c., consentendo alla contribuente non partecipante al precedente giudizio di avvalersi della sentenza favorevole pronunciata nei confronti degli altri condebitori solidali. È stata inoltre ribadita la carenza di motivazione della cartella, per l'omessa o insufficiente indicazione degli imponibili e dei criteri di calcolo. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori. Resta salva, se ne ricorrono i presupposti, la possibilità per l'Ufficio di procedere a una nuova iscrizione a ruolo secondo l'art. 68 del D.Lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    «i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore, avvalendosene, la sentenza favorevole alla comunione pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori»

    Il condebitore solidale che non ha partecipato al giudizio può beneficiare della sentenza favorevole resa nei confronti di un altro condebitore, purché tale sentenza riguardi una questione comune e non sussistano ragioni personali ostative.

  • Art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'annullamento della cartella non impedisce all'Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti e alla luce degli esiti del giudizio sull'accertamento, di procedere a una nuova iscrizione a ruolo nel rispetto delle regole sulla riscossione conseguente alle sentenze tributarie.

  • Art. 15, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La parte soccombente può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio; nel caso concreto tale condanna è stata posta a carico dell'Agenzia delle Entrate.

  • Cassazione civile, sentenza n. 3598/2014

    Richiamata quale precedente conforme al principio secondo cui il giudicato favorevole ottenuto da un condebitore solidale può essere opposto dagli altri condebitori estranei a quel giudizio.

  • Cassazione civile, sentenze n. 5262/2001, n. 779/2007 e n. 6824/2007

    Precedenti richiamati a sostegno dell'estensione del giudicato favorevole al condebitore solidale non partecipante al giudizio originario.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono obbligati in solido per la stessa pretesa tributaria e uno di essi ottiene una sentenza definitiva favorevole su una questione comune, gli altri condebitori che non hanno partecipato a quel giudizio possono normalmente invocare quel giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
  • L'estensione del giudicato è particolarmente rilevante quando la decisione favorevole dipende da un vizio comune dell'atto, come la carenza di motivazione, l'assenza di elementi essenziali o l'illegittimità della pretesa comune.
  • Il giudicato non si estende automaticamente alle questioni strettamente personali del singolo contribuente, né elimina necessariamente la possibilità di una nuova pretesa tributaria fondata su un diverso e valido atto impositivo.
  • Una cartella deve consentire al contribuente di comprendere il titolo della riscossione, gli imponibili, le imposte richieste e i criteri di calcolo; in mancanza, può essere annullata per difetto di motivazione.
  • Quando esistono più ricorsi contro la stessa cartella o contro atti strettamente connessi, è opportuno chiedere la riunione dei procedimenti per evitare decisioni contrastanti e per gestire correttamente gli effetti del giudicato.

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