Cassazione Penale, Ordinanza n. 39206/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello, deducendo censure sul giudizio di responsabilità, sul concorso tra i reati contestati, sul trattamento sanzionatorio, sulla mancata esclusione della recidiva e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che i motivi erano formulati in modo sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in parte, non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti i motivi erano inammissibili perché, da un lato, meramente ripetitivi di censure già adeguatamente valutate nei gradi di merito e, dall'altro, generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confrontavano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamati come base della condanna pronunciata in appello; il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione della Corte di cassazione sul contenuto delle fattispecie, se non che la sentenza impugnata riguardava tali reati.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentare in modo diretto contro le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera genericità determina inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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