Cassazione Civile, Ordinanza n. 35534/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una società poi fallita, di una cartella di pagamento relativa a crediti erariali per l'anno 2006, per l'importo di euro 531.020,90. La società sosteneva di aver conosciuto l'atto solo a seguito della notifica dell'accoglimento di un'istanza di rateazione e lamentava l'omessa notifica della cartella. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR lo aveva confermato affermando: l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo; l'insufficienza della sola fotocopia dell'avviso di ricevimento per provare la notifica; l'inammissibilità della costituzione dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro. In Cassazione le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto sempre e autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo; (2) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c. per avere ritenuto non idonea la prova della notifica della cartella; (3) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 1988 c.c. per avere considerato tempestivo il ricorso nonostante la richiesta di rateazione fosse indice di conoscenza del debito; (4) violazione dell'art. 1, comma 8, d.l. 193/2016 e dell'art. 11 d.lgs. 546/1992 per la ritenuta carenza di legittimazione processuale dell'agente della riscossione difeso da avvocato del libero foro.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva affermato l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in contrasto con la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e con l'interpretazione delle Sezioni Unite. Poiché nel caso concreto l'intimato non aveva depositato documentazione idonea a dimostrare uno specifico e attuale interesse ad agire secondo i casi tassativi previsti dalla nuova norma, la Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso introduttivo per difetto di interesse. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi per il mutamento normativo intervenuto in corso di causa.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile in via generale; la tutela va coordinata con la disciplina dell'impugnazione degli atti della riscossione e con la sopravvenuta limitazione legale dell'interesse ad agire.
art. 2719 c.c.
Il motivo sulla prova della notifica è stato dedotto, ma è rimasto assorbito; il testo non contiene una decisione nel merito su questo profilo.
art. 2697 c.c.
Il motivo sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di notificazione è stato dedotto, ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Il motivo sulla tempestività del ricorso è stato dedotto, ma è rimasto assorbito.
art. 1988 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non si pronuncia perché il motivo è assorbito.
art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Richiamato nel quarto motivo sulla difesa dell'agente della riscossione; questione assorbita.
art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel quarto motivo sulla legittimazione processuale dell'agente della riscossione; questione assorbita.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
l'estratto di ruolo non è impugnabile
La norma introduce una regola che esclude l'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata solo in presenza di specifici pregiudizi tassativi, concretizzando l'interesse ad agire.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021
La disposizione ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973; la Corte ne afferma l'applicazione ai processi pendenti.
art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di legittimità la dimostrazione dello specifico interesse ad agire può avvenire mediante deposito documentale fino ai limiti processuali indicati dalla Corte.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È uno dei casi tassativi in cui l'iscrizione a ruolo può generare un pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione diretta del ruolo e della cartella.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È richiamato come altro caso tassativo di pregiudizio idoneo a fondare l'interesse ad agire.
art. 24 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale sull'art. 12, comma 4-bis, sono state ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite e inammissibili dalla Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità sulla nuova disciplina, ma le questioni sono state respinte.
art. 101 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità sulla nuova disciplina, ma le questioni sono state respinte.
art. 104 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità sulla nuova disciplina, ma le questioni sono state respinte.
art. 113 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità sulla nuova disciplina, ma le questioni sono state respinte.
art. 117 Cost.
Richiamato con riferimento all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1; le questioni sono state respinte.
art. 6 CEDU
Richiamato nel controllo di costituzionalità della disciplina sull'estratto di ruolo.
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato nel controllo di costituzionalità della disciplina sull'estratto di ruolo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile in via generale: la tutela giurisdizionale immediata contro ruolo e cartella presuppone la dimostrazione di uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tassativi previsti dalla legge.
- La norma sopravvenuta che disciplina l'impugnazione del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata si applica ai processi pendenti, perché incide sulla condizione dell'azione, cioè sull'interesse ad agire, che può essere verificato fino alla decisione.
- Quando la nuova disciplina richiede la prova di un interesse specifico e attuale, tale prova deve essere fornita dalla parte che agisce; in mancanza, il ricorso originario è inammissibile per difetto di interesse.
- Nel giudizio di legittimità, la parte che invochi l'interesse ad agire in base ai presupposti sopravvenuti può depositare documentazione nei limiti processuali consentiti dall'art. 372 c.p.c. e fino ai momenti procedurali indicati dalla Corte.
- Se il motivo accolto rende superflui gli altri profili di censura, questi restano assorbiti.
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