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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35432/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione con tre censure principali: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 533 c.p.p. per assenza di prova della condotta di occultamento: il ricorrente sostiene che la documentazione sarebbe stata distrutta o smarrita in conseguenza di un grave periodo di depressione e non volontariamente occultata; 2) vizio di motivazione sul profilo soggettivo, deducendo l'assenza del dolo specifico richiesto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; 3) inosservanza o errata applicazione della disciplina della prescrizione, con l'affermazione che, se si trattasse di distruzione/smarrimento (reato istantaneo), il reato sarebbe ormai prescritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione delle sentenze di merito (Tribunale di Ravenna e Corte di appello di Bologna), che hanno valorizzato riscontri bancari che collegano la societa Mirabella alla S.R.A. Costruzioni di Di Paola Salvatore, la mancata esibizione della documentazione contabile da parte del ricorrente, la presenza di salti di numerazione nelle fatture rinvenute e l'assenza di dichiarazioni fiscali per gli anni considerati (2008, 2009 e 2012). Tali elementi hanno consentito di ritenere provata la condotta di occultamento e il dolo di evasione. La ricostruzione alternativa (distruzione/smarimento dovuta a trascuratezza o depressione) è valutata come mera contestazione di fatto non riscontrata dagli atti e pertanto non sindacabile in Cassazione. Quanto alla prescrizione, la Corte ha condiviso la qualificazione di occultamento come condotta permanente; la prescrizione decorre dall'accertamento effettuato dalla Guardia di finanza (22/10/2014) e, con l'aumento di 1/3 previsto dall'art. 17, comma 1-ter, D.Lgs. n. 74/2000, il termine non era maturato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Ragione della scelta qualificatoria: la condotta è stata ritenuta occultamento permanente della documentazione fiscale, con dolo specifico di evasione fiscale desumibile da elementi probatori (mancata esibizione, salti di numerazione, mancata presentazione delle dichiarazioni).

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Il vizio invocato (nullità per mancanza di prova) è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito solida e fondata su elementi istruttori, quindi non sussiste vizio formale tale da determinare nullità.

  • artt. 157-161 cod. pen. (prescrizione)

    Applicazione delle norme sulla prescrizione: il computo è stato effettuato a partire dall'accertamento della condotta permanente e tenendo conto dell'aumento previsto dalla normativa speciale che estende la durata dei termini.

  • art. 17, comma 1-ter, D.Lgs. n. 74/2000

    La norma speciale aumenta di un terzo la durata dei termini di prescrizione per i reati previsti dal decreto, con conseguente allungamento del termine e mancata maturazione della prescrizione per il fatto contestato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per irrogare al ricorrente l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile non imputabile a colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio relativo alla responsabilita della parte nella proposizione del ricorso e per le conseguenze sul pagamento della somma alla Cassa delle ammende; nel caso specifico non ricorrono elementi per ritenere colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione controlla la legittimità e la correttezza giuridica delle motivazioni di merito ma non riesamina i fatti: le contestazioni che si basano su diversa valutazione probatoria o su ricostruzioni alternative dei fatti sono in genere inammissibili se non si dimostra un vizio logico-giuridico rilevante.
  • La mancanza di produzione di documenti da parte dell'imputato e i riscontri bancari costituiscono elementi probatori forti che possono giustificare la ricostruzione di occultamento di documentazione fiscale, con conseguente desumibilità del dolo di evasione.
  • La qualificazione giuridica della condotta (reato permanente di occultamento vs reato istantaneo di distruzione) ha effetti decisivi sul computo della prescrizione: se la condotta è permanente, la prescrizione decorre dalla cessazione o dall'accertamento, e le norme speciali (es. aumento di 1/3) possono allungare i termini.
  • Dichiarazioni generiche o affermazioni di stato psicologico (es. depressione) non sostituiscono prove concrete che giustifichino l'assenza di dolo; per incidere sulla decisione occorrono elementi probatori specifici e documentati.
  • Se si vuole contestare la qualificazione della condotta o sollevare questioni probatorie rilevanti è necessario portare in sede di merito o indicare elementi di fatto specifici e concreti nel ricorso in cassazione, altrimenti le censure saranno respinte come valutazioni di merito non sindacabili.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la parte può essere condannata alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.

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