Cassazione Civile, Ordinanza n. 07020/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condividente)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi da una condividente per ottenere, da un lato, lo scioglimento della comunione ereditaria su alcuni immobili e il rendiconto ex art. 723 c.c., dall’altro la condanna di due coeredi al rilascio degli immobili da essi occupati e al pagamento di un’indennità per occupazione esclusiva. Il tribunale aveva dichiarato improponibili le domande di scioglimento ritenendo gli immobili abusivi/incommerciabili e preclusa la vendita divisoria. In appello, invece, la Corte territoriale ha disposto lo scioglimento della comunione, assegnando gli appartamenti a due condividenti, ponendo conguagli e condannando uno dei condividenti al pagamento di una somma per occupazione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse pronunciato oltre la domanda perché l’assegnazione era stata chiesta solo subordinatamente e con condizioni incompatibili con la statuizione adottata; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza di gravami ipotecari, dello stato di degrado e della stima del bene come libero da vincoli e regolare urbanisticamente, con conseguente errata determinazione del valore del bene assegnato; 3) violazione degli artt. 713 ss. e 1243 c.c., per avere la Corte confuso rendiconto e indennità di occupazione, riconosciuto l’autonomia della domanda di indennità rispetto allo scioglimento della comunione, operato una compensazione giudiziale in assenza dei presupposti e attribuito un conguaglio anche in favore di un condividente che non aveva formulato domanda specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, una volta accertata la presenza di immobili abusivi/incommerciabili nel compendio, il giudice di merito non potesse procedere allo scioglimento della comunione su quei beni neppure sulla base di domande di assegnazione formulate in appello, perché la regolarità edilizia costituisce condizione di possibilità giuridica della divisione e la sua mancanza è rilevabile d’ufficio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Il terzo motivo è stato invece respinto: la domanda di rendiconto può comprendere la condanna al pagamento delle somme dovute; la domanda di rendiconto è autonoma rispetto alla divisione; il giudice può regolare sulla massa i rapporti di dare/avere derivanti dalla comunione anche senza specifica domanda; e il conguaglio dovuto in divisione può essere determinato d’ufficio, in quanto attiene alle modalità di attuazione del progetto divisionale.
Norme richiamate
art. 723 c.c.
La domanda di rendiconto nella comunione ereditaria è autonoma rispetto alla domanda di divisione e può condurre alla condanna al pagamento delle somme risultanti dovute.
art. 720 c.c.
In caso di bene non comodamente divisibile, il giudice può procedere all’assegnazione con conguaglio, ma nel rispetto dei presupposti di divisibilità giuridica del bene.
art. 713 c.c.
La regolarità edilizia del fabbricato è condizione per la possibilità giuridica della divisione; in assenza di tale requisito il giudice non può disporre lo scioglimento della comunione sul bene abusivo.
art. 1243 c.c.
La regolazione complessiva dei rapporti derivanti dalla comunione e dal suo scioglimento può porsi fuori dallo schema della compensazione legale o giudiziale in senso tecnico.
art. 112 c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta nei suoi aspetti relativi a rendiconto, indennità e conguaglio.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro invocato per la nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È stato il parametro invocato per l’omesso esame di fatti decisivi concernenti valore e vincoli dell’immobile.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro invocato per la violazione di norme sostanziali sulla divisione e sulla compensazione.
art. 40, comma 2, L. 47/1985
Gli atti di scioglimento di comunioni aventi ad oggetto edifici abusivi sono soggetti alla sanzione di nullità prevista per gli atti traslativi privi delle necessarie indicazioni urbanistiche.
art. 46 d.P.R. 380/2001
La dichiarazione degli estremi del titolo edilizio o degli atti equipollenti è richiesta ai fini della validità della divisione avente ad oggetto immobili.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
La questione della regolarità edilizia era già oggetto del giudizio e non richiedeva ulteriore contraddittorio.
Massime di principio
- Lo scioglimento della comunione avente ad oggetto fabbricati abusivi o parti di essi non può essere disposto in assenza della documentazione urbanistico-edilizia richiesta dalla legge: la regolarità edilizia costituisce condizione della possibilità giuridica della divisione ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- La presenza di domande di assegnazione formulate dalle parti non sana la mancanza del requisito di regolarità edilizia e non consente al giudice di procedere alla divisione di beni incommerciabili.
- La domanda di rendiconto nella comunione ereditaria è autonoma rispetto alla domanda di divisione e può includere la condanna al pagamento delle somme che risultino dovute, compresa l’indennità di occupazione.
- Nella divisione ereditaria il giudice può regolare d’ufficio, sulle quote e sulla massa, i rapporti patrimoniali derivanti dalla comunione, anche in assenza di specifica domanda di conguaglio, poiché tale operazione attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale.
- Il conguaglio tra condividenti in presenza di bene non comodamente divisibile non presuppone necessariamente una domanda espressa della parte beneficiaria, essendo finalizzato a perequare il valore delle quote all’esito dello scioglimento della comunione.
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