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Sentenza

Sentenza n. 1648/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza da un permesso di costruire, successivamente confermato e integrato nella motivazione, per mancato avvio dei lavori e contrasto dell'intervento con il nuovo strumento urbanistico comunale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare titolo edilizio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la declaratoria di decadenza dal permesso di costruire rilasciato per la ristrutturazione di un fabbricato condominiale e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di conferma e integrazione della motivazione. Ha dedotto che l'art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 non fosse applicabile, perché non vi sarebbe stato contrasto tra l'intervento assentito e il nuovo piano strutturale comunale, che ammetteva la ristrutturazione edilizia. Ha inoltre sostenuto che il piano non fosse una sopravvenienza, essendo già stato definitivamente adottato prima del rilascio del permesso, e che l'amministrazione avesse già valutato la compatibilità dell'intervento. Sono stati dedotti anche vizi formali, tra cui carenza degli elementi essenziali, omessa comunicazione di avvio del procedimento e difetto di motivazione. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la natura meramente confermativa del nuovo atto, sostenendo che esso avesse introdotto elementi e valutazioni nuove; ha negato l'aumento di volumetria, affermando che l'intervento avrebbe comportato una riduzione della volumetria complessiva e soltanto un incremento della volumetria interna; ha invocato, in subordine, le disposizioni regionali che consentono determinati ampliamenti volumetrici nell'ambito della ristrutturazione edilizia; ha infine ribadito i vizi procedimentali e motivazionali.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile perché il provvedimento originario di decadenza è stato superato dal successivo provvedimento del 9 luglio 2024, sicché l'eventuale annullamento del primo atto non avrebbe più arrecato utilità. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Il Tribunale ha qualificato il nuovo atto come provvedimento di conferma adottato all'esito di un rinnovato esercizio del potere, precisando che la conferma può fondarsi anche su nuovi elementi di fatto e di diritto e che il suo contenuto novativo non ne determina l'illegittimità. Ha ritenuto che il nuovo piano strutturale, entrato in vigore dopo il rilascio del permesso, costituisse una sopravvenienza. Ha inoltre rilevato, sulla base della relazione tecnica allegata alla domanda, un aumento di volumetria di circa 109,81 mc, non superato dalla successiva perizia stragiudiziale, priva di elaborati grafici. Tuttavia, il Comune non aveva considerato la disciplina regionale premiale introdotta dalla l.r. Calabria n. 25/2022, che consente, in determinate condizioni, interventi di ristrutturazione edilizia con diversa volumetria e ampliamento fino al 20 per cento della superficie o del volume esistenti. Tale disciplina può trovare applicazione anche in ambiti storici, salvo i beni vincolati e gli ambiti nei quali lo strumento urbanistico ammetta il solo restauro. Il Comune avrebbe quindi dovuto verificare in concreto il rapporto tra la normativa regionale e la previsione del regolamento edilizio comunale relativa alla "riqualificazione conservativa", chiarendo se nell'ATO1 fossero consentiti soltanto interventi di restauro conservativo oppure anche interventi di ristrutturazione edilizia. Poiché tale valutazione non era stata compiuta, il provvedimento confermativo è stato annullato, con salvezza del riesercizio del potere. Le spese sono state compensate per la complessità della normativa.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Disciplina la decadenza dal permesso di costruire in presenza di una sopravvenienza dello strumento urbanistico incompatibile con il titolo edilizio; la questione è stata esaminata con riferimento alla sopravvenienza del nuovo piano strutturale.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria

    Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino rientrano nella ristrutturazione edilizia, in via generale, solo se rispettano le caratteristiche dell'edificio preesistente e non comportano incrementi di volumetria, salvo diverse previsioni legislative o degli strumenti urbanistici.

  • art. 49, comma 1, l.r. Calabria 19/2002

    Consente di escludere dal computo dei volumi e dei rapporti di copertura determinati maggiori spessori di tamponamenti e solai, se funzionali al miglioramento tecnologico, statico o energetico; nel caso concreto la relazione tecnica non dimostrava che l'incremento volumetrico derivasse da tali elementi.

  • art. 5, comma 1, l.r. Calabria 25/2022

    per i gruppi di edifici, edifici o parti di essi ... sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ... con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti

    Introduce una disciplina premiale per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici legittimi a destinazione residenziale o turistico-ricettiva, consentendo ampliamenti entro i limiti previsti, purché ricorrano le condizioni normative e non si tratti di edifici per i quali lo strumento urbanistico ammetta il solo restauro.

  • art. 11, comma 3, l.r. Calabria 25/2022

    Consente l'applicazione degli interventi previsti dalla legge regionale anche nei centri storici e negli agglomerati urbani di valore storico, fatte salve le esclusioni e le condizioni relative ai beni tutelati, al parere ministeriale e al piano paesaggistico regionale.

  • art. 3, comma 2, l.r. Calabria 25/2022

    Subordina gli interventi della legge regionale alla coerenza delle destinazioni d'uso e di ambito con il piano comunale vigente e all'assenza di norme che ne precludano l'applicazione.

  • art. 25.1 del Regolamento Edilizio Urbanistico comunale

    Prevede per l'ATO1 l'obiettivo della riqualificazione conservativa e ammette gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; il Comune deve chiarire se tale previsione limiti l'attività al solo restauro o consenta anche la ristrutturazione edilizia con ampliamento nei limiti della legge regionale.

Massime di principio

  • Un provvedimento che conferma una precedente determinazione è autonomamente impugnabile quando deriva da un rinnovato esercizio del potere, con nuova valutazione degli elementi di fatto e degli interessi coinvolti; il suo eventuale contenuto innovativo non ne determina, di per sé, l'illegittimità.
  • Ai fini della decadenza dal permesso di costruire per sopravvenienza dello strumento urbanistico, un piano urbanistico entrato in vigore dopo il rilascio del titolo costituisce una sopravvenienza rispetto a quest'ultimo, anche se era stato adottato prima del rilascio.
  • La disciplina regionale che consente ampliamenti volumetrici nell'ambito della ristrutturazione edilizia deve essere considerata dall'amministrazione nella valutazione della compatibilità dell'intervento con lo strumento urbanistico, anche quando l'immobile si trova in un ambito storico, salvo che ricorrano le specifiche esclusioni previste dalla legge o che lo strumento urbanistico consenta esclusivamente il restauro conservativo.
  • Quando lo strumento urbanistico utilizza formule non tipizzate, come "riqualificazione conservativa", l'amministrazione deve determinarne il significato concreto e verificare se esse comportino il divieto di ogni ampliamento o se consentano anche interventi di ristrutturazione edilizia ammessi dalla normativa regionale.
  • L'annullamento del provvedimento di decadenza dal permesso di costruire per omessa considerazione della disciplina urbanistico-edilizia applicabile impone il riesercizio del potere, senza comportare automaticamente il riconoscimento del diritto dell'interessato al mantenimento del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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