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Sentenza

Sentenza n. 64/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 5.3.2025, n. 260, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 5 marzo 2025, n. 260, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’erogazione complessiva di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al saldo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 5 marzo 2025. Il Ministero si è costituito senza contestare il ricorso e senza fornire prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di 2.000 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha verificato l’avvenuto decorso prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    Pone a carico di chi eccepisce l’adempimento l’onere di provarlo; il Ministero, non avendo contestato il ricorso né dimostrato l’adempimento, non ha assolto tale onere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare piena esecuzione al giudicato.
  • L’Amministrazione che deduca, anche implicitamente, l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo deve fornire la relativa prova; in mancanza, e in assenza di contestazioni idonee, l’azione di ottemperanza deve essere accolta quando l’inadempimento risulti dagli atti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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