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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-26/21

Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 4 May 2021. — Dermavita Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-26/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di autorizzare il ricorso di Dermavita Co. Ltd contro la sentenza del Tribunale relativa alla revoca di un marchio UE JUVEDERM ULTRA. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che i motivi di impugnazione sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58 bis dello Statuto. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a proseguire e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non ammesso alla trattazione perché il ricorso non dimostra una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale in materia di revoca di un marchio dell’Unione europea soddisfi i presupposti dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 170 bis del regolamento di procedura, cioè se sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare quanto all’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009 e ai criteri per valutare l’uso effettivo del marchio.

Principio di diritto

La Corte non ammette il ricorso a proseguire quando il ricorrente non dimostra, con elementi concreti e specifici, che i motivi dedotti sollevano una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta allegare un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, né invocare in modo generico l’assenza di giurisprudenza della Corte o la presunta importanza pratica della questione; occorre spiegare in che modo l’errore denunciato superi il caso concreto e presenti una rilevanza sistemica.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Regolamento (UE) 2017/745
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non ammesso

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nella procedura preliminare di filtro prevista per taluni ricorsi in materia di marchio dell’Unione europea. Il ricorso di Dermavita Co. Ltd. mirava a contestare la sentenza del Tribunale che aveva respinto in parte la sua domanda di annullamento della decisione dell’EUIPO in una controversia di revoca del marchio JUVEDERM ULTRA.

Parti e contesto processuale

Dermavita Co. Ltd. era la ricorrente in cassazione. Le altre parti erano l’EUIPO, resistente in primo grado, e Allergan Holdings France SAS, interveniente in primo grado. La Corte era chiamata non a esaminare il merito, ma a decidere se il ricorso dovesse essere autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, quale base del ricorso;
  • l’articolo 58 bis dello Statuto, che subordina l’ammissibilità di alcuni ricorsi in materia EUIPO alla dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che disciplinano la domanda di autorizzazione a proseguire e il suo contenuto;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, sul regime delle spese;
  • l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009, relativo all’uso effettivo del marchio. La ricorrente invocava anche la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (UE) 2017/745 per sostenere che i prodotti in questione non rientrassero nella stessa categoria merceologica, oltre al riferimento alla classificazione di Nizza.

Questioni sollevate dalla ricorrente

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, in particolare del riferimento all’uso del marchio "in relazione ai prodotti e servizi per i quali è registrato". In sintesi, deduceva che:

  • il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle definizioni contenute nella normativa settoriale UE per qualificare i prodotti;
  • i dermal fillers usati in concreto non avrebbero finalità medica e sarebbero quindi diversi dai prodotti registrati come "pharmaceutical preparations administered by injection for use in moisturising skin and reducing wrinkles";
  • il Tribunale non avrebbe indicato criteri sufficienti per stabilire quando i prodotti siano i medesimi ai fini dell’uso effettivo;
  • tali questioni sarebbero rilevanti per la certezza del diritto, la libera circolazione delle merci e lo sviluppo della giurisprudenza.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, che il ricorso solleva una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto. La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di valutare l’esistenza della questione di rilievo sistemico e, se del caso, delimitare i motivi da esaminare.

Esaminando i motivi dedotti, la Corte osserva che la ricorrente aveva sì individuato un preteso errore di diritto, ma non aveva spiegato adeguatamente perché tale errore eccedesse il caso concreto e ponesse una questione di importanza generale per il diritto dell’Unione. La Corte rileva inoltre, richiamando una precedente ordinanza relativa alla stessa ricorrente, che il Tribunale non ha escluso in linea generale il ricorso a disposizioni di diritto derivato per qualificare i prodotti ai fini dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009; anzi, l’uso dell’espressione "in principle" mostra che, a seconda delle circostanze, tali disposizioni possono incidere sulla classificazione dei prodotti.

Quanto al presunto difetto di motivazione della sentenza impugnata, la Corte afferma che la sola censura di insufficiente motivazione non basta: anche in tal caso occorre dimostrare concretamente che la censura sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La ricorrente si era limitata a considerazioni generali sull’ampiezza potenziale della questione e sulla novità del tema, elementi che non sono sufficienti. La mancanza di giurisprudenza specifica, da sola, non basta a provare la rilevanza sistemica richiesta.

Decisione

La Corte conclude che la richiesta non dimostra la sussistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è autorizzato a proseguire. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata resa prima della notifica alle altre parti, la Corte dispone che la ricorrente sopporti le proprie spese.

Principi affermati

Ai fini dell’articolo 58 bis dello Statuto, il ricorrente deve fornire un’argomentazione specifica e concreta sulla rilevanza sistemica delle questioni sollevate. Non è sufficiente:

  • denunciare un errore di diritto nella sentenza impugnata;
  • invocare in termini generali l’importanza della questione;
  • affermare che la questione non è ancora stata esaminata dalla Corte. Occorre invece dimostrare perché la questione abbia un significato che travalica il singolo caso e incida sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeauso effettivo del marchioprocedimento di filtro per l’ammissibilità del ricorsoproprietà intellettuale

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