Cassazione Penale, Ordinanza n. 02897/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata era una sentenza resa ex art. 444 c.p.p.; il ricorso non è stato esaminato nel merito perché diretto a contestare la qualificazione giuridica dei fatti, doglianza ritenuta non proponibile e comunque generica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., quindi una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente ha censurato la qualificazione giuridica dei fatti contenuta nella sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che tale motivo è inammissibile perché non consentito dalla legge nel giudizio definito con patteggiamento e, comunque, formulato in modo del tutto generico. Non emergono dal testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta o sui reati originariamente contestati.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base della sentenza impugnata, emessa con applicazione della pena su richiesta delle parti; in tale contesto il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica dei fatti è stato ritenuto non consentito dalla legge.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare in modo generico la qualificazione giuridica dei fatti, quando la doglianza non sia consentita dalla disciplina applicabile.
- La deduzione di un vizio sulla qualificazione giuridica deve essere specifica e autosufficiente; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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