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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25919/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2014. L'accertamento, preceduto da PVC della Guardia di Finanza, contestava maggiori ricavi sulla base di presunte cessioni di merce non contabilizzata desunte da differenze inventariali e dal raffronto tra costo del venduto e ricavi dichiarati, ricostruiti sulla documentazione contabile acquisita presso la società. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse motivato in modo carente/contraddittorio e avesse omesso di valutare la documentazione prodotta (libro inventari, atto di fitto di azienda, bilanci) da cui sarebbe emerso il valore prossimo allo zero delle rimanenze finali, in ragione dell'imminente dismissione dell'attività produttiva; lamentava inoltre omessa pronuncia sulla dedotta vendita dei residui prodotti senza massimizzare il prezzo per effetto della cessazione dell'attività. Con il secondo motivo deduceva violazione del d.P.R. 441/1997, sostenendo che la presunzione di cessione non potesse operare sulla sola base della documentazione contabile, senza verifica fisica dei beni giacenti e senza raffronto puntuale tra fatture di acquisto e vendita.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: la doglianza sulla motivazione non integrava il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché la CTR aveva reso una motivazione sufficiente e non apparente; la censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la deduzione sulla vendita dei residui beni costituiva solo un profilo della più ampia eccezione sul non normale svolgimento dell'attività, espressamente disattesa dalla CTR. Il secondo motivo è stato respinto perché la CTR si è attenuta al principio secondo cui, ai fini del d.P.R. 441/1997, la presunzione di cessione di beni non contabilizzati può fondarsi anche sulle differenze inventariali emergenti dalla documentazione contabile obbligatoria; la prova contraria grava sul contribuente ed è ammessa solo nei limiti e con i mezzi previsti dalla disciplina speciale, prova che nella specie non è stata fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo che denuncia carente/contraddittoria motivazione è scrutinabile solo nei ristretti limiti del n. 5; la dedotta omessa pronuncia va ricondotta al n. 4.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su un capo autonomo di domanda o eccezione specificamente formulato.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per semplice insufficienza.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441

    Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni; per le differenze inventariali la presunzione opera anche sulla base del raffronto tra rimanenze registrate e documentazione obbligatoria; la prova contraria è tipizzata e grava sul contribuente.

  • art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le scritture ausiliarie di magazzino e le annotazioni sui cali e sulle variazioni di quantità sono elementi rilevanti per il confronto con le rimanenze registrate.

  • art. 2729 c.c.

    La rettifica fiscale può essere sostenuta anche da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, senza che ciò escluda l'operatività della disciplina speciale sulle presunzioni di cessione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la proposta del relatore in camera di consiglio nel procedimento accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile soltanto nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta dedurre che il giudice di merito abbia omesso di valorizzare o di condividere alcune prove o argomentazioni difensive.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi una decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; non sussiste se il rilievo dedotto dalla parte è assorbito o disatteso implicitamente nella motivazione resa su una questione più ampia.
  • In tema di presunzione di cessione di beni non contabilizzati, la disciplina del d.P.R. 441/1997 consente all'Amministrazione di fondarsi anche su differenze inventariali desumibili dalla documentazione contabile obbligatoria, oltre che sulla verifica fisica dei beni.
  • La prova contraria alla presunzione di cessione è a carico del contribuente ed è ammessa solo con i mezzi e nei limiti espressamente previsti dalla disciplina speciale; non è sufficiente allegare genericamente la cessazione dell'attività o la riduzione del valore delle rimanenze senza una prova adeguata.
  • La rettifica fiscale per ricavi non contabilizzati può essere sorretta anche da presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in coerenza con la disciplina speciale sulle presunzioni di cessione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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