Ordinanza n. 190/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non ravvisabili prima facie i presupposti per concedere la tutela richiesta. In particolare, ha considerato che il foglio di via apparisse sorretto da adeguata motivazione a sostegno della pericolosità sociale del ricorrente. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: Foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Piacenza ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Piacenza. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma dà atto che la contestazione riguarda un provvedimento fondato sulla ritenuta pericolosità sociale del destinatario.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 159/2011
Foglio di via obbligatorio
Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Questore ai sensi della disciplina relativa al foglio di via obbligatorio, ritenuto motivato con riferimento alla pericolosità sociale del destinatario.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è stata richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, all’esito di una sommaria delibazione, il provvedimento impugnato appaia prima facie adeguatamente motivato.
- In materia di foglio di via obbligatorio, la sussistenza di un’adeguata motivazione a sostegno della pericolosità sociale del destinatario è elemento idoneo, nella fase cautelare, a escludere il fumus necessario per la sospensione dell’atto.
Come è indicizzato
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