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Ordinanza

Ordinanza n. 190/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non ravvisabili prima facie i presupposti per concedere la tutela richiesta. In particolare, ha considerato che il foglio di via apparisse sorretto da adeguata motivazione a sostegno della pericolosità sociale del ricorrente. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Piacenza ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Piacenza. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma dà atto che la contestazione riguarda un provvedimento fondato sulla ritenuta pericolosità sociale del destinatario.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    Foglio di via obbligatorio

    Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Questore ai sensi della disciplina relativa al foglio di via obbligatorio, ritenuto motivato con riferimento alla pericolosità sociale del destinatario.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, all’esito di una sommaria delibazione, il provvedimento impugnato appaia prima facie adeguatamente motivato.
  • In materia di foglio di via obbligatorio, la sussistenza di un’adeguata motivazione a sostegno della pericolosità sociale del destinatario è elemento idoneo, nella fase cautelare, a escludere il fumus necessario per la sospensione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelareSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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