Cassazione Penale, Sentenza n. 47704/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di consegna sulla base di vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 18-bis, commi 2 e 2-bis, legge n. 69/2005. Il ricorrente ha fatto valere che: aveva integralmente versato la somma dovuta a titolo di risarcimento; il mandato di arresto era stato emesso prima della scadenza del termine per il pagamento, la cui inosservanza avrebbe potuto sospendere l'esecuzione della pena; risiede in Italia; la Corte territoriale non ha motivato sulle circostanze previste dal comma 2-bis dell'art. 18 (in particolare sulla maggiore idoneità dell'esecuzione della pena in Italia ai fini del reinserimento sociale).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il termine di tre giorni previsto dall'art. 22, comma 5-bis, legge n. 69/2005 non è stato rispettato (l'ordinanza era stata pronunciata e letta il 25 novembre, il ricorso è stato depositato il 2 dicembre). Perciò la Corte non ha esaminato il merito delle censure sull'art. 18-bis e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 18-bis
art. 18-bis, commi 2 e 2-bis, legge n. 69/2005
La norma disciplina condizioni e criteri per la consegna/esecuzione della pena; il ricorrente invocava l'obbligo di considerare, ai sensi del comma 2-bis, circostanze quali pagamento del risarcimento, residenza e maggiore idoneità dell'esecuzione in Italia per il reinserimento. Tuttavia la Corte di cassazione non si è pronunciata sul merito delle interpretazioni sostanziali perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali.
legge n. 69 del 2005, art. 22
art. 22, comma 5-bis e comma 5, legge n. 69/2005
Il comma 5-bis stabilisce il termine di tre giorni per proporre il ricorso avverso l'ordinanza di consegna; la Corte ha ritenuto applicabile e perentorio tale termine, dichiarando il ricorso tardivo. Il comma 5 è richiamato per le comunicazioni successive alla decisione.
Massime di principio
- I termini procedurali previsti dalla legge n. 69/2005 (in particolare art. 22, comma 5-bis) devono essere rispettati con rigore: il mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito.
- Questioni sostanziali relative all'art. 18-bis (pagamento del risarcimento, residenza del condannato, maggiore idoneità dell'esecuzione della pena in Italia per il reinserimento) devono essere espressamente valutate e motivate dal giudice territoriale; se non valutate, costituiscono motivo di impugnazione, ma restano irrilevanti se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.
- Se si vuole impedire una consegna/esecuzione all'estero invocando circostanze come il pagamento del risarcimento o la possibile esecuzione in Italia, è fondamentale sollevare tempestivamente tali eccezioni entro i termini perentori e documentarle con prove precise (es. ricevute di pagamento, prova di residenza, piani di reinserimento).
- La presenza di una possibilità di sospensione dell'esecuzione legata a termini di pagamento non sospende automaticamente la procedura di consegna: occorre far valere e dimostrare tali elementi in tempo utile al giudice competente.
- In pratica, per tutelare diritti processuali sostanziali, è necessario curare sia i profili sostanziali (prove e argomentazioni sull'art. 18-bis) sia il rispetto rigoroso dei termini e delle formalità processuali previsti dalla normativa sull'estradizione/mandato d'arresto europeo.
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