Cassazione Civile, Ordinanza n. 06895/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall’Ufficio a un’istanza di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione. La società, poi incorporata dalla ricorrente, aveva chiesto il beneficio per veicoli inizialmente immatricolati in categoria Euro 2 e successivamente dotati di filtri antiparticolato (FAP), sostenendo che l’installazione del FAP avesse inciso sulla classe ambientale del mezzo e dovesse quindi consentire l’accesso al regime agevolato previsto per il gasolio commerciale. In primo grado il ricorso era stato respinto e la decisione era stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) falsa applicazione della normativa eurounitaria sulla categoria Euro e della disciplina interna sull’accisa agevolata, assumendo che il giudice di merito avesse valorizzato la categoria originaria di omologazione anziché la reale categoria ambientale attuale del veicolo; 2) violazione dell’art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE, sostenendo che la norma unionale definirebbe in modo vincolante il "gasolio commerciale utilizzato come propellente" e che il legislatore nazionale non avrebbe potuto restringere ulteriormente la platea dei veicoli agevolati escludendo quelli Euro 2 o inferiori. In subordine chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull’interpretazione dell’art. 7 della direttiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la disciplina nazionale che esclude dall’agevolazione i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore è compatibile con la direttiva 2003/96/CE, che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella modulazione delle accise purché siano rispettati i livelli minimi armonizzati; inoltre, ai fini del beneficio fiscale, conta la categoria di omologazione originaria del veicolo, non la successiva installazione del FAP, che incide solo sulle emissioni di particolato e non muta la classe Euro rilevante. È stata quindi confermata la legittimità del diniego di rimborso e, non sussistendo un contrasto interpretativo rilevante, è stata esclusa anche la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale vizio denunciato dalla ricorrente per falsa applicazione di norme di diritto.
Direttiva 91/441/CEE
Richiamata dalla ricorrente come parte della disciplina eurounitaria sulle categorie Euro.
Direttiva 98/69/CE
Richiamata dalla ricorrente come parte della disciplina eurounitaria sulle categorie Euro.
Reg. CE n. 715 del 2007
Richiamato dalla ricorrente come parametro eurounitario in tema di emissioni dei veicoli.
art. 1, comma 645, L. n. 208 del 2015
Norma interna che esclude dal credito d’imposta/rimborso dell’accisa i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
art. 24-ter d.lgs. n. 504 del 1995
Disposizione di recepimento/contenuto conforme alla legge di stabilità, che definisce il gasolio commerciale e ne limita l’ambito ai veicoli non Euro 2 o inferiori.
art. 7, paragrafi 2 e 3, Direttiva 2003/96/CE
La Corte lo interpreta come norma che consente agli Stati membri di differenziare la tassazione del gasolio commerciale entro i limiti minimi armonizzati, senza imporre l’estensione indiscriminata dell’agevolazione.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è ritenuto non necessario perché non vi è contrasto tra diritto interno e diritto unionale.
art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 452/2001
Richiamato nella ricostruzione del regime nazionale di rimborso dell’accisa per alcuni soggetti del trasporto.
art. 6 d.lgs. n. 26/2007
Indicato come norma di attuazione nazionale della direttiva sul gasolio commerciale.
d.m. 25 gennaio 2008, n. 39, art. 5
Richiamato per affermare che l’installazione di dispositivi di riduzione del particolato può rilevare ai fini ambientali, ma non per la classe Euro rilevante per il beneficio fiscale.
art. 1, comma 866, L. n. 208/2015
Richiamato come conferma della finalità della norma: favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione e il rinnovo del parco mezzi.
Massime di principio
- In materia di accise sul gasolio per autotrazione, il beneficio fiscale va interpretato in base ai requisiti espressamente previsti dalla legge, senza estensione analogica a veicoli che non rientrano nelle categorie Euro indicate dal legislatore.
- La successiva installazione di un filtro antiparticolato non modifica, di regola, la categoria di omologazione originaria del veicolo rilevante ai fini dell’agevolazione fiscale, quando la norma collega il beneficio alla classe Euro del mezzo.
- L’art. 7 della direttiva 2003/96/CE non impone un regime uniforme e inderogabile di agevolazione, ma consente agli Stati membri di prevedere aliquote differenziate per il gasolio commerciale entro i limiti minimi armonizzati.
- Non vi è contrasto con il diritto unionale se la disciplina nazionale limita il beneficio a specifiche categorie di veicoli, purché rispetti i livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva e non introduca un abbassamento vietato del livello fiscale.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando l’interpretazione delle norme unionali rilevanti è già chiarita dalla giurisprudenza europea e non sussiste un dubbio interpretativo decisivo sulla compatibilità della disciplina interna.
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