Sentenza n. 10720/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell'Avviso n. 79720 del 29 dicembre 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico, recante le “Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all''articolo 4, co. 2.”, nella parte in cui specifica che “1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”; - del Decreto n. 107 dell'8 giugno 2023, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 11 agosto 2023, nella parte in cui, all'art. 2, esclude la parte ricorrente dalla partecipazione alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici ivi previsto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la condanna dell'Amministrazione intimata ad ammettere la parte ricorrente alla procedura di cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso ministeriale relativo alle modalità di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione per dirigenti scolastici e Decreto n. 107/2023, nella parte in cui escludono i candidati che non avevano superato la prova preselettiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già partecipanti al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017, hanno contestato la disciplina della procedura straordinaria prevista per i docenti con contenzioso pendente alla data del 28 febbraio 2023. La disciplina consentiva l'accesso al corso intensivo soltanto a coloro che avevano sostenuto almeno la prova scritta e che avevano un contenzioso pendente per il mancato superamento della prova scritta o orale, escludendo invece chi, come i ricorrenti, non aveva superato la prova preselettiva. È stata dedotta la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, assumendo che tutti i partecipanti appartenessero alla medesima procedura concorsuale e che l'esclusione fosse discriminatoria. In via subordinata è stata chiesta la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 5, comma 11-quinquies, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai ricorrenti che hanno rinunciato ritualmente al ricorso, mediante rinuncia notificata all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Per gli altri ricorrenti ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Il requisito legislativo che limita l'accesso alla procedura straordinaria a chi aveva sostenuto almeno la prova scritta e aveva un contenzioso pendente per il mancato superamento della prova scritta o orale è stato ritenuto non irragionevole né illogico. La finalità della procedura è assicurare la copertura dei posti vacanti e deflazionare il contenzioso relativo a candidati giunti a una fase prossima alla conclusione del concorso, il cui esito dipendeva dalla definizione dei giudizi pendenti. I candidati che non avevano superato la prova preselettiva si trovavano invece in una posizione obiettivamente diversa, non avendo superato neppure la successiva prova scritta e non potendo vantare una ragionevole aspettativa al superamento del concorso. Gli atti impugnati hanno applicato pedissequamente la disciplina legislativa e l'esclusione è stata quindi ritenuta legittima. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Cost.
"violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione"
Il giudice ha escluso la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento, ritenendo obiettivamente diverse la posizione dei candidati che non avevano superato la preselezione e quella dei candidati giunti alle prove scritte o orali con contenzioso pendente.
artt. 3, 51 e 97 Cost.
Parametri costituzionali indicati dai ricorrenti per la questione subordinata di legittimità costituzionale; il giudice non ha ritenuto necessario rimettere la questione alla Corte costituzionale.
art. 5, comma 11-quinquies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
La disposizione è stata interpretata nel senso di consentire l'accesso alla procedura straordinaria ai docenti con contenzioso pendente relativo alle prove scritte o orali del concorso del 2017, non anche a coloro che non avevano superato la prova preselettiva.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia rituale al ricorso, notificata all'Amministrazione, determina l'estinzione del giudizio nei confronti dei ricorrenti rinuncianti.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il giudice ha qualificato il ricorso degli altri ricorrenti come manifestamente infondato, richiamando la possibilità di definizione prevista dalla disposizione.
Massime di principio
- Una disciplina legislativa o regolamentare che riservi una procedura concorsuale straordinaria ai candidati con contenzioso pendente relativo a prove scritte o orali non viola di per sé gli artt. 3 e 97 Cost. se persegue la finalità di deflazionare il contenzioso e coprire posti vacanti.
- I candidati che non hanno superato la prova preselettiva si trovano in una posizione obiettivamente diversa da quella dei candidati che hanno raggiunto le prove scritte o orali; la mancata ammissione dei primi a una procedura straordinaria destinata ai secondi non costituisce, per ciò solo, disparità di trattamento irragionevole.
- La pendenza di un contenzioso amministrativo non determina automaticamente una ragionevole aspettativa al superamento del concorso, soprattutto quando il candidato non abbia superato una fase iniziale e non abbia sostenuto o superato la successiva prova scritta.
- Quando l'amministrazione applica pedissequamente una previsione legislativa che delimita la platea dei beneficiari di una procedura concorsuale straordinaria, l'esclusione dei soggetti non compresi nella previsione è legittima, salvo che sia dimostrata l'illegittimità della disciplina legislativa o una sua applicazione difforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →