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Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del Decreto Prefettizio del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni in suo possesso, con la ingiunzione di cedere le stesse a persona non convivente entro e non oltre il termine di 150 giorni, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, compresa la nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, allo stato non conosciuta, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia;

Giustizia amministrativa202600186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi e munizioni, con ingiunzione di cederle a persona non convivente entro 150 giorni, nonché gli atti presupposti e conseguenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio con cui gli è stato vietato di detenere armi e munizioni e gli è stato imposto di cederle a una persona non convivente entro 150 giorni. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e conseguenti, compresa una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri non conosciuta. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti, ma evidenzia la necessità di approfondire la condotta del ricorrente che ha determinato l’adozione del provvedimento, acquisendo e sottoponendo al contraddittorio gli atti presupposti, tra cui la denuncia o querela presentata dal controinteressato, la relativa remissione e i provvedimenti adottati in sede penale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, nel pieno contraddittorio, sulla condotta del ricorrente e sulla documentazione rilevante. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza gli atti presupposti al decreto, inclusi la denuncia o querela, la remissione e i provvedimenti penali conseguenti. In attesa della decisione di merito, ha sospeso l’esecutività del provvedimento impugnato limitatamente all’esigenza di consentire che le armi, già ritirate cautelarmente, restino custodite presso l’Amministrazione oltre il termine ordinario previsto dalla legge e fino alla decisione sul ricorso, evitando il loro trasferimento a terzi. La misura è stata ritenuta giustificata dalla comparazione degli interessi, poiché l’interesse del ricorrente è stato considerato meritevole di tutela e l’ulteriore custodia non comporta, secondo il giudice, un significativo impegno organizzativo per l’Amministrazione. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la richiesta di sospensione nei limiti indicati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la legittimità di un divieto prefettizio di detenzione di armi richiede l’esame approfondito della condotta posta a fondamento dell’atto, il giudice può disporre l’acquisizione degli atti presupposti e fissare la trattazione del merito, assicurando il pieno contraddittorio.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività di un divieto di detenzione di armi può essere limitata agli effetti necessari a consentire che le armi già ritirate cautelarmente rimangano custodite presso l’Amministrazione fino alla decisione di merito, anziché essere trasferite a terzi, quando tale soluzione realizzi un adeguato bilanciamento degli interessi e non comporti un significativo aggravio organizzativo per l’Amministrazione.
  • La comparazione cautelare degli interessi può valorizzare, da un lato, l’interesse del destinatario a evitare il trasferimento delle armi a terzi e, dall’altro, la possibilità per l’Amministrazione di mantenerne la custodia senza apprezzabile aggravio organizzativo, anche nelle more del superamento del termine ordinario previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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