Cassazione Penale, Sentenza n. 40849/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria. I difensori hanno denunciato vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, deducendo in particolare che: a) la contestazione del fatto associativo era formulata in modo temporalmente chiuso (cessazione delle attività dall'15/10/2020) e ciò attesterebbe l'uscita dal vincolo associativo; b) è intervenuto il sequestro del patrimonio societario e l'affidamento ad amministratore giudiziario, che renderebbe impossibile la reiterazione; c) vi sarebbe disparità di trattamento rispetto al coimputato Federico Cipolloni, scarcerato nonostante sequestro analogo.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la contestazione temporalmente delimitata non prova in modo incontrovertibile la cessazione del vincolo associativo e che il sequestro dei beni e la presunta cessazione dell'attività imprenditoriale non sono, di per sé, idonei a escludere le esigenze cautelari nel delitto di associazione di tipo mafioso, salvo dimostrazione del recesso o del completo disarticolamento della struttura criminale. Il Tribunale ha inoltre osservato che la diversa sorte del coimputato Cipolloni è giustificata da posizioni e addebiti differenti. Ha quindi confermato la permanenza delle esigenze cautelari, rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Sez. II, 29 marzo 2022, n. 17055
"per la dimostrazione della insussistenza delle esigenze in caso di applicazione di misura per tale delitto, occorre sia dimostrato o il recesso dalla struttura criminale ovvero il completo disarticolamento della stessa e la sua pacifica non operatività rispetto a tutti i componenti, circostanza questa non ancora acclarata nel caso in esame. Invero la sola contestazione della sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari ha lasciato intatto il capo della gravità indiziaria anche con riferimento alla sussistenza e permanenza del gruppo criminale che non può essere messo in discussione nel presente procedimento"
La giurisprudenza di legittimità richiede prova del recesso o del completo disarticolamento del gruppo criminale per escludere le esigenze cautelari di un imputato per associazione mafiosa; il mero sequestro dei beni o la contestazione temporalmente chiusa non bastano.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione di rigetto del ricorso (comunicazioni/annotazioni previste dalla disciplina procedurale).
Disciplina sostanziale: partecipazione ad associazione di tipo mafioso (riferimento interpretativo a presunzione di pericolosità)
Il Tribunale implicitamente opera secondo la regola che, nel delitto di associazione mafiosa, opera una presunzione di pericolosità: pertanto per revocare/sostituire la cautela occorrono elementi concreti che dimostrino l'assenza di legami consolidati e la impossibilità di reiterazione.
Massime di principio
- La contestazione del fatto associativo formulata in termini temporali delimitati non prova automaticamente l\'abbandono del vincolo associativo: serve prova del recesso o del completo disarticolamento del gruppo.
- Il sequestro dei beni e la cessazione apparente dell\'attività imprenditoriale non sono di per sé sufficienti a escludere le esigenze cautelari quando si tratta di associazione mafiosa; è necessaria una dimostrazione concreta dell\'impossibilità di reiterazione.
- Differenze di misura cautelare tra coimputati possono essere giustificate da posizioni, addebiti o circostanze differenti e non costituiscono automaticamente un vizio se motivati.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare in reati associativi occorre fornire elementi precisi e specifici (es. documentazione su cessazione effettiva e duratura del vincolo, elementi oggettivi di distacco dalle reti criminali).
- Le pronunce di legittimità (Cassazione) sono vincenti ai fini dell\'apprezzamento cautelare: i giudici di merito devono confrontarsi con tali orientamenti e motivare concretamente per discostarsene.
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