Sentenza del 21/10/2015 n. 21377 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia relativa ad avvisi di accertamento concernenti l'ICI per gli anni dal 2001 al 2006. Tuttavia, il ricorso era stato notificato a mezzo posta e agli atti risultava documentata soltanto la spedizione, non anche la ricezione da parte del Comune, poiché mancava l'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico e che l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare la consegna, la relativa data e l'identità del destinatario o della persona che ha ricevuto l'atto. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notificazione e non consente la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La Corte non ha quindi esaminato i tre motivi di ricorso nel merito.
Norme richiamate
Art. 149 del codice di procedura civile
La notificazione a mezzo del servizio postale richiede la prova della consegna del plico mediante avviso di ricevimento.
L'avviso di ricevimento è il documento necessario per dimostrare l'avvenuta consegna della notificazione, la data di consegna e l'identità del soggetto che ha ricevuto l'atto.
Art. 291 del codice di procedura civile
La rinnovazione della notificazione non è stata ritenuta applicabile.
Quando manca l'avviso di ricevimento e la notificazione del ricorso per cassazione è inesistente, il vizio non può essere sanato mediante rinnovazione; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La semplice ricevuta di spedizione non dimostra che un atto giudiziario sia stato validamente notificato: occorre anche la prova della consegna al destinatario.
- Per le notificazioni postali, l'avviso di ricevimento deve essere conservato e prodotto in giudizio, perché attesta consegna, data e destinatario.
- La mancanza dell'avviso di ricevimento può comportare l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione.
- Le questioni di merito non vengono esaminate se il ricorso è inammissibile per un vizio preliminare relativo alla notificazione.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la documentazione della notifica e depositare sia la prova di spedizione sia quella di ricezione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21339 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21350 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21354 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21355 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21357 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 ott 2015Sentenza del 21/10/2015 n. 21360 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →