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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44030/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione applicato la riduzione di pena per il rito abbreviato prima dell'operazione moderatrice del cumulo materiale ex art. 78 cod. pen. (richiamando Sez. Unite n. 45583/2007), mentre sosteneva che l'ordine applicativo dovesse essere quello del giudizio di cognizione; (2) omissione di motivazione sulla determinazione degli aumenti di pena per i reati satelliti: in particolare si contestava l'uguaglianza degli aumenti tra una estorsione tentata e estorsioni consumate, senza adeguata motivazione e senza scorporare e comparare le singole fattispecie per verificarne la proporzionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte in cui contestava l'ordine applicativo tra riduzione per rito abbreviato e art. 78 nel giudizio di esecuzione: la giurisprudenza consolidata stabilisce che, nella fase esecutiva, la riduzione per il rito abbreviato si applica prima e poi si applica il criterio moderatore del cumulo materiale (art. 78). Tuttavia la Corte ha rilevato una violazione dell'art. 81 cod. pen. (limite del triplo della pena più grave) da parte del giudice dell'esecuzione: la pena base individuata dal giudice di esecuzione (già dopo la riduzione per il rito) è il riferimento per il calcolo del limite triplo e la Corte ha fissato il limite prudenziale (nel caso concreto: triplo della pena base dopo rito = anni 26 di reclusione e € 12.799,00 di multa) e ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, disponendo la rideterminazione della pena nei limiti dell'art. 81, comma 2 cod. pen. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse adeguatamente indicato per ciascun reato satellite la porzione di pena applicata in aumento e si fosse conformato, anche con motivazione implicita, alle statuizioni del giudice della cognizione, rendendo possibile il controllo del percorso logico.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina del riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione: principio applicabile per rideterminare la pena nei casi tassativamente previsti

  • art. 78 cod. pen.

    "la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta"

    Criterio moderatore del cumulo materiale: nel giudizio di esecuzione la riduzione per il rito abbreviato si applica prima e poi, se necessario, si verifica il limite di 30 anni

  • art. 81 cod. pen.

    Limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave: nella determinazione della pena in sede esecutiva il giudice deve rispettare il limite del triplo della pena più grave (art. 81, commi 1 e 2), calcolato sulla pena risultante dopo la riduzione per il rito abbreviato

  • art. 71 e ss. cod. pen.

    Norme sul concorso di reati e concorso di pene cui si riferisce la difesa: la Corte chiarisce che tali regole valgono nella cognizione, ma l'ordine applicativo in esecuzione è diverso

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevedeva la riduzione di pena per il rito abbreviato (riferimento alla misura della riduzione applicata in sede di cognizione e considerata dal giudice dell'esecuzione)

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Parametri e limiti per l'esercizio della discrezionalità nella determinazione della pena: il giudice deve motivare la scelta concreta della pena base e degli aumenti per i reati satellite

  • Sez. Unite n. 45583 del 25/10/2007 (P.G. in proc. Volpe)

    Precedente che afferma l'ordine applicativo nella cognizione (riduzione per rito dopo determinazione del cumulo); la Corte qui distingue tale regola dalla fase esecutiva

  • Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 (Mabouka)

    Confermato che nel giudizio di esecuzione la riduzione per il rito abbreviato si applica prima dell'operazione di verifica del limite di 30 anni previsto dall'art. 78

  • Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017

    Affermato l'obbligo di rispetto, nella determinazione della pena in sede esecutiva, del limite del triplo della pena più grave previsto dall'art. 81 cod. pen.

  • Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)

    Individua la tecnica applicativa: scorporare i reati riuniti in continuazione, individuare il più grave e poi applicare aumenti per i satelliti in sede esecutiva

  • Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Ribadisce l'obbligo di motivare non solo la pena base ma anche l'entità degli aumenti per i reati satellite affinché sia possibile il controllo dell'esercizio della discrezionalità

  • Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella)

    Principio che consente l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio quando la Corte può operare direttamente la rideterminazione nel rispetto dei limiti di legge

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato va considerata prima di applicare il criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78: cioè il giudice esecutivo prende come punto di riferimento la pena già ridotta dal giudice della cognizione.
  • Pur applicandosi prima la riduzione per il rito, il giudice dell'esecuzione deve comunque rispettare il limite generale del triplo della pena più grave ex art. 81: la somma degli aumenti non può portare la pena oltre tale tetto, calcolato sulla pena più grave così come risultante dopo la riduzione per il rito.
  • Nella rideterminazione della pena per continuazione in sede esecutiva occorre scorporare i reati (anche quelli già unificati in precedenti decisioni), individuare la pena base (quella del reato più grave dopo eventuale riduzione per rito) e poi quantificare e motivare gli aumenti per i reati satellite.
  • La motivazione sugli aumenti per i reati satellite deve essere chiara e consentire il controllo del giudizio; una motivazione implicita che richiami le statuizioni del giudice della cognizione può essere ammessa, ma la prassi più solida è motivare espressamente la ragionevolezza e la proporzionalità di ciascun incremento.
  • Se dalla valutazione emerge che il giudice dell'esecuzione ha superato i limiti previsti (es. art. 81), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la determinazione della pena limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre la nuova quantificazione nei limiti di legge.

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