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Sentenza

Sentenza n. 2808/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2537/2025, depositata e resa pubblica il 6.6.2025, notificata all’Amministrazione in data 11.7.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.

Giustizia amministrativa202506769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 1.000 per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2537/2025, pubblicata il 6 giugno 2025 e notificata al Ministero l'11 luglio 2025. La sentenza, non impugnata, era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 27 novembre 2025, e aveva condannato il Ministero a riconoscere anche alla ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore nominale di 500 euro annui per due annualità, pari complessivamente a 1.000 euro. Essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e non avendo l'Amministrazione dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo-ordinator io nei confronti del Ministero, era stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava intervenuta alcuna esecuzione. Il giudice ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e di accreditarvi l'importo nominale riconosciuto dal giudice civile, pari a 1.000 euro, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che intervenga su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario, nonché alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione dopo la notificazione della sentenza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione; nella fattispecie è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, fino all'adempimento o all'insediamento del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca a un privato una specifica utilità nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinator io e può essere azionata in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Quando il giudicato civile impone all'Amministrazione di attribuire concretamente un beneficio già riconosciuto, l'obbligo di conformazione comprende tutte le attività necessarie a far conseguire al destinatario l'utilità o il bene della vita stabiliti dalla sentenza.
  • L'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, per le obbligazioni derivanti da sentenza, dopo la notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ove l'Amministrazione non abbia adempiuto.
  • In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento a un'istanza dell'interessato e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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