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Sentenza

Sentenza n. 9445/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del Bando del Ministero degli Affari Esteri pubblicato su G.U. serie concorsi n°24 del 25 marzo 2025 per il reclutamento di un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti e degli eventuali atti di indizione della predetta procedura di reclutamento, nella parte in cui non prevedono lo scorrimento della graduatoria di cui al bando 23.12.2023 per il reclutamento di 281 unità del profilo di assistente amministrativo nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale e presupposto, anche allo stato non conosciuti, e con riserva dei motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202506715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del bando né la questione relativa allo scorrimento della precedente graduatoria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando ministeriale per il reclutamento di 200 unità dell’area degli assistenti, nella parte in cui non prevedeva lo scorrimento della graduatoria del precedente concorso per 281 assistenti amministrativi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2025 e gli eventuali atti di indizione della relativa procedura, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non prevedevano lo scorrimento della graduatoria formata nell’ambito del precedente bando del 23 dicembre 2023 per il reclutamento di 281 assistenti amministrativi. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato, con nota depositata il 18 novembre 2025, il venir meno del proprio interesse alla decisione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, in ragione della manifesta definibilità della controversia.

  • art. 71-bis c.p.a.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito previsto dalla disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate quando il giudice ritenga sussistenti specifici presupposti di equità processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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