Sentenza del 15/02/2021 n. 212 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Dichiarazione tributaria - Correzione errori materiali e formali - Emendabilità in giudizio - Termine - Non si applica - Opponibilità in giudizio di errori incidenti sull'obbligazione tributaria - Legittimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso riguarda la possibilità di correggere errori materiali o formali presenti nella dichiarazione tributaria. Si discute se, oltre alla facoltà di presentare una dichiarazione integrativa e di chiedere il rimborso entro i termini previsti dalla normativa, sia possibile emendare la dichiarazione anche in sede giudiziale e opporre in giudizio gli errori - di fatto o di diritto - rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria.
La decisione
La corte ha ritenuto legittima la possibilità di emendare la dichiarazione anche in sede contenziosa: il contribuente può sempre, in giudizio, opporsi alla pretesa dell'Amministrazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa o per l'istanza di rimborso. In tal modo il giudice può accertare l'esistenza di un credito opponibile alla pretesa erariale e valutare la fondatezza dell'opposizione del contribuente.
Norme richiamate
normativa sulla dichiarazione integrativa e termine per istanza di rimborso
Tali norme riconoscono al contribuente la possibilità di correggere errori materiali o formali mediante dichiarazione integrativa e di richiedere rimborso entro termini stabiliti; tuttavia la corte interpreta queste facoltà come non esclusive né preclusive rispetto all'emendabilità in sede giudiziale.
principio dell'opponibilità in giudizio degli errori nella dichiarazione
È stato interpretato il principio per cui errori di fatto o di diritto nella dichiarazione sono opponibili dall'interessato anche davanti al giudice tributario, permettendo l'accertamento giudiziale di eventuali crediti del contribuente opponibili alla pretesa erariale.
Massime di principio
- Il contribuente può correggere errori materiali o formali con una dichiarazione integrativa e/o richiedere rimborso nei termini di legge, ma queste vie non escludono la possibilità di sollevare le stesse contestazioni in giudizio.
- In sede contenziosa è ammissibile l'emendazione della dichiarazione: il giudice tributario può valutare errori di fatto o di diritto posti a fondamento dell'opposizione del contribuente, anche se sono decorsi i termini amministrativi per la rettifica o il rimborso.
- Gli errori rilevanti sull'obbligazione tributaria, se provati, sono opponibili all'Amministrazione e possono portare all'accertamento di un credito a favore del contribuente e quindi alla riduzione o esclusione della pretesa erariale.
- La possibilità di agire in giudizio non sopprime l'utilità di utilizzare gli strumenti amministrativi (dichiarazione integrativa, istanza di rimborso) quando ancora tempestivi: procedere per via giudiziale resta però una tutela efficace anche se i termini amministrativi sono scaduti.
- Per difendersi efficacemente in giudizio è importante documentare e provare gli errori (quali voci dichiarate erroneamente, calcoli, qualificazione giuridica di elementi di reddito) e proporre argomentazioni sia di fatto che di diritto.
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