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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31174/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il giudizio origina dalla dichiarazione di fallimento in estensione di una persona ritenuta dal tribunale socia accomandataria di fatto di una società in accomandita. Il tribunale aveva accolto l’istanza del curatore del fallimento della società e della socia accomandataria formale, e la corte d’appello aveva rigettato il reclamo, dopo aver svolto un’istruttoria documentale e testimoniale, confermando l’accertamento della partecipazione di fatto alla gestione sociale. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c. e nullità della sentenza per mancata ammissione di un CD-ROM contenente la registrazione di una conversazione e di un capitolo di prova testimoniale relativo a quella conversazione; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116, 132, 134, 183 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per il rigetto di alcuni capitoli di prova testimoniale; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. per mancato esame del contrasto tra deposizioni testimoniali; 4) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 246 c.p.c. per asserita errata valutazione dell’attendibilità dei testimoni. In sostanza, la ricorrente chiedeva una diversa lettura del materiale probatorio e contestava le valutazioni di merito compiute dai giudici di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il richiamo all’art. 2697 c.c., perché la decisione impugnata non si fondava su un difetto di prova ma su un positivo accertamento di fatto del ruolo di socia accomandataria di fatto. Ha inoltre osservato che la registrazione di conversazioni extra-processuali non costituiva prova rilevante o decisiva rispetto all’oggetto dell’indagine, centrata sulla gestione societaria, e che la prova testimoniale, la sua ammissione, la valutazione dell’attendibilità dei testi e la scelta tra risultanze probatorie sono apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La norma sull’onere della prova non era pertinente, perché la decisione di merito si fondava su un accertamento positivo dei fatti e non su un’incertezza residua da risolvere mediante riparto probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamo non idoneo a scalfire la decisione di merito, poiché le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Le risultanze probatorie sono state valutate dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo prove legali o diversa previsione di legge.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione non era comunque idonea a fondare il ricorso nei termini prospettati.

  • art. 134, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma senza incidere sulla valutazione di inammissibilità delle censure.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della doglianza sull’ammissione delle prove, ma privo di decisività ai fini del ricorso.

  • art. 209 c.p.c.

    Il giudice può omettere la prova testimoniale se la ritiene superflua ai fini dell’accertamento del fatto.

  • art. 254 c.p.c.

    Il confronto tra testimoni, anche se menzionato, non impone di per sé un sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare l’attendibilità dei testimoni, ma la relativa valutazione resta riservata al giudice di merito.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo al giusto processo non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure formalmente qualificate come violazioni di legge erano in realtà dirette a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza non è stata accolta, perché le doglianze erano sostanzialmente di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è oggi sindacabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo; non è più deducibile la mera insufficienza motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente qualificare come violazioni di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove.
  • L’art. 2697 c.c. è richiamabile solo quando il giudice abbia deciso in presenza di un’incertezza sui fatti rilevanti da risolvere mediante il riparto dell’onere probatorio; non quando i fatti siano stati positivamente accertati.
  • La mancata ammissione di una prova è censurabile solo se la prova sia decisiva e realmente pertinente rispetto al fatto da accertare; il giudice di merito può omettere prove ritenute superflue.
  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la scelta tra più risultanze probatorie spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi residuale.
  • Le registrazioni di conversazioni extra-processuali non assumono, di per sé, rilievo decisivo quando l’oggetto dell’istruttoria riguarda fatti da accertare con prova tipica, in contraddittorio, come la gestione societaria.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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