Sentenza n. 1912/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 137/2023, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di € 500 tramite Carta elettronica e condannato al pagamento delle annualità dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 137/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 aprile 2023 e notificata al Ministero il 14 gennaio 2024, passata in giudicato. Il titolo aveva accertato il diritto al beneficio economico annuo di € 500 tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato il Ministero al pagamento delle annualità indicate nel giudizio ordinario. Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il ricorso è accolto perché dagli atti non risulta che il Ministero abbia eseguito il titolo giudiziale. Il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, se e nella misura in cui le somme siano ancora dovute. In caso di ulteriore inottemperanza, è nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è condannato a rifondere le spese, liquidate in € 800 oltre oneri e accessori di legge, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Il giudizio è proposto per ottenere l’ottemperanza al giudicato e il TAR dispone l’esecuzione del titolo, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il 14 gennaio 2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Il termine dilatorio per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione debitrice decorre dalla notifica alla sua sede reale; il giudizio di ottemperanza è stato proposto dopo il suo decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.
L’esecuzione del giudicato pecuniario può avvenire anche tramite ordinativo di pagamento in conto sospeso, e il giudice può fissare un termine per il compimento degli adempimenti necessari.
Massime di principio
- Quando dagli atti non risulta eseguito un titolo giudiziale passato in giudicato e il termine dilatorio previsto per l’adempimento dell’amministrazione è decorso, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo pecuniario contro una pubblica amministrazione, l’ordine di esecuzione può contemplare, se previsto dalla disciplina applicabile, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso.
- Per garantire l’esecuzione del giudicato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inadempimento dell’amministrazione e assegnandogli un termine per provvedere.
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