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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18755/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della sentenza di condanna emessa dalle autorità svizzere ai fini dell'esecuzione in Italia e agli effetti dell'art. 12 cod. pen., denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di deliberazione sulla richiesta ai sensi dell'art. 12 cod. pen. e per non avere la Corte enunciato le ragioni della non procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Procuratore generale non avesse dimostrato di aver fatto ricorso, nei termini previsti, al meccanismo di cooperazione (art. 730 c.p.p., comma 2-bis) per ottenere la trasmissione della sentenza straniera con l'esplicita indicazione che la rogatoria era finalizzata al riconoscimento ai sensi dell'art. 12 cod. pen. La Corte ha richiamato l'art. XXVII dell'Accordo Italia-Svizzera (10/9/1998) e la necessità che lo Stato di condanna, per principio di sovranità, possa acconsentire o rifiutare la trasmissione (anche per motivi di "ne bis in idem"). Non essendo provato tale presupposto procedurale, il ricorso è stato ritenuto generico e inammissibile; permane quindi l'ordinanza che dichiarava non luogo a provvedere.

Norme richiamate

  • Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (21 marzo 1983)

    Richiamata come base normativa per l'esecuzione in Italia di pene pronunciate all'estero; per l'effetto esecutivo è necessaria l'istruttoria e la cooperazione internazionale prevista

  • art. 12 cod. pen.

    Si riferisce agli effetti della sentenza straniera sul piano penale interno; il riconoscimento degli effetti ex art. 12 richiede la trasmissione della sentenza straniera con esplicita richiesta tramite il canale di cooperazione previsto

  • art. 730 cod. proc. pen., comma 2-bis

    "Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2"

    Stabilisce la procedura obbligatoria per ottenere la sentenza straniera ai fini del riconoscimento: la rogatoria deve chiedere espressamente la trasmissione della sentenza e indicarne lo scopo

  • Accordo tra Italia e Svizzera (10 settembre 1998), art. XXVII

    "Su espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini per permettere all'autorità giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno"

    Consente la trasmissione di copie autenticate dei provvedimenti penali su domanda espressa; è lo strumento che consente all'Autorità richiedente di valutare l'adozione di misure interne, fermo il potere dello Stato di condanna di acconsentire o rifiutare

  • Legge di ratifica I. n. 367 del 2001

    Ha novellato l'art. 730 c.p.p. introducendo il comma 2-bis e disciplinando la procedura di acquisizione della sentenza straniera per il riconoscimento degli effetti penali in Italia

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento in Italia di una sentenza di condanna straniera con effetti penali o esecutivi (art. 12 c.p.), il Procuratore generale deve richiedere la trasmissione della sentenza tramite rogatoria ai sensi dell'art. 730 c.p.p., comma 2-bis, specificandone lo scopo.
  • Senza la trasmissione formale e la documentazione della sentenza estera, il giudice italiano può dichiarare non luogo a provvedere o non procedere al riconoscimento; un ricorso che non dimostri l'adempimento della procedura di cooperazione è probabilmente inammissibile.
  • Lo Stato di condanna (per principio di sovranità) può acconsentire o rifiutare la trasmissione della sentenza, anche per ragioni come il 'ne bis in idem'; la mera comunicazione dell'esistenza di una condanna non sostituisce la trasmissione formale della sentenza.
  • Se il certificato o il documento inviato dallo Stato estero viene ritirato o non trasmesso, la procedura di riconoscimento si arresta: è necessario documentare espressamente il contenuto e la disponibilità della sentenza estera.
  • In sede di impugnazione, il ricorrente deve dedurre e provare il rispetto delle formalità internazionali e della rogatoria; l'omissione di tali elementi comporta il rischio di inammissibilità del gravame.

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