Sentenza n. 13999/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/D1 -Pedagogia e Storia della Pedagogia, comunicato il 10/3/2025; - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione; - di tutti i verbali redatti dalla commissione: n. 1 del 10/12/2024; n. 2 del 7/1/2025; n. 3 del 27/1/2025; n. 4 del 21/02/2025 e n. 5 del 22/02/2025; - del bando di concorso D.R. 1796 del 27/10/2023 e relativi allegati, nella parte in cui occorre e possono ledere parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati, tra cui il decreto direttoriale n. 0002203 del 19.12.2023 di nomina della commissione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/D1, con giudizio collegiale, giudizi individuali e verbali della commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, in possesso di tutti e tre i valori soglia e di tutti gli otto titoli individuati dalla commissione, ha contestato il giudizio unanime di non abilitazione fondato sulla ritenuta insufficiente qualità della produzione scientifica. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il giudizio collegiale e quelli individuali si limitassero a formule generiche e apodittiche, senza esaminare concretamente le pubblicazioni, indicare gli specifici difetti metodologici o individuare le opere nelle quali tali carenze si sarebbero manifestate. Ha inoltre dedotto la contraddittorietà tra gli elementi favorevoli riconosciuti dalla commissione — raggiungimento dei valori soglia, possesso di tutti i titoli, coerenza tematica, rilievo editoriale e continuità della produzione — e la conclusione negativa, nonché l'omessa considerazione del profilo internazionale della produzione scientifica e, in via subordinata, profili di illegittimità della composizione della commissione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche. Il TAR ha precisato che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale della commissione, ma può verificare logicità, ragionevolezza, congruità e adeguatezza della motivazione. Nel caso concreto, il giudizio collegiale e quelli individuali non collegavano le affermazioni di carenza di originalità, rigore metodologico, profondità argomentativa e innovatività alle specifiche pubblicazioni esaminate, né indicavano gli elementi concreti posti a fondamento del giudizio. Le formule utilizzate, quali "cornice epistemologica non solida", "euristica non specifica" e "superficiali e non rigorose", sono state ritenute apodittiche. Il difetto motivazionale è risultato particolarmente rilevante perché la candidata aveva conseguito tutti i valori soglia e possedeva tutti i titoli richiesti, sicché la commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione particolarmente esaustiva per spiegare il mancato raggiungimento della maturità scientifica. È stata inoltre rilevata l'omessa valutazione del significativo profilo internazionale documentato dalla candidata. Il Ministero è stato ordinato di riesaminare le pubblicazioni entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante una commissione in diversa composizione. È stata esclusa la possibilità di dichiarare direttamente il diritto all'abilitazione, poiché la relativa valutazione appartiene alla discrezionalità tecnica della commissione e il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016
La commissione valuta anche il possesso dei titoli individuati per la procedura; nel caso concreto la candidata risultava in possesso di tutti gli otto titoli considerati.
D.M. 589/2018
La candidata aveva conseguito tutti e tre i valori soglia previsti per la procedura.
art. 4 D.M. 120/2016
Il giudizio negativo sulle pubblicazioni non può limitarsi al richiamo astratto dei criteri di valutazione, ma deve esplicitare le ragioni concrete della loro ritenuta mancata soddisfazione.
Allegato B al D.M. 120/2016
La qualità elevata della pubblicazione è correlata anche all'impatto significativo, attuale o prevedibile, nella comunità scientifica di riferimento, anche a livello internazionale; tale profilo deve essere considerato e motivato.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
In caso di annullamento del giudizio, il giudice può ordinare la riedizione del potere mediante riesame da parte dell'amministrazione, anche imponendo una diversa composizione della commissione e un termine per provvedere.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il giudice amministrativo non può dichiarare direttamente il diritto all'abilitazione quando occorre una nuova valutazione tecnico-discrezionale della commissione.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il giudizio negativo sulla qualità della produzione scientifica rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, ma deve essere sorretto da una motivazione logica, ragionevole, congrua e verificabile.
- La commissione non può motivare il diniego di abilitazione mediante formule generiche o il mero richiamo ai criteri normativi; deve descrivere, anche sinteticamente, le pubblicazioni esaminate, indicare le carenze riscontrate e collegare tali carenze a specifici lavori o a concreti elementi della produzione scientifica.
- Quando il candidato ha conseguito tutti i valori soglia e possiede tutti i titoli richiesti, un giudizio negativo fondato esclusivamente sulla qualità della produzione scientifica richiede una motivazione particolarmente esaustiva, idonea a spiegare perché tali elementi favorevoli non conducano al riconoscimento della maturità scientifica.
- La commissione deve considerare e motivare il rilievo degli elementi documentati attinenti alla rilevanza internazionale della produzione scientifica, non potendo ometterne l'esame senza rendere incomprensibile il percorso valutativo.
- L'annullamento del giudizio negativo per difetto di motivazione comporta la riedizione della valutazione, ma non consente al giudice amministrativo di dichiarare direttamente il diritto all'abilitazione quando la decisione richiede l'esercizio di una discrezionalità tecnica amministrativa non ancora esercitata.
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