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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36491/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il reato specifico contestato, né una riforma della decisione di merito; la statuizione della Cassazione è limitata alla verifica di ammissibilità dei motivi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per fatti consistiti in espressioni di scherno rivolte agli operanti, contestando con il primo motivo la declaratoria di inutilizzabilità delle indagini difensive e, con il secondo motivo, l'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che entrambi i motivi sono formulati in modo generico e non si confrontano con le specifiche ragioni della sentenza impugnata: quanto al primo, la decisione di merito aveva ritenuto non provato, perché non allegato e inutilmente richiesto anche in udienza, il precedente invio degli atti difensivi; quanto al secondo, la sentenza aveva valorizzato le concordanti dichiarazioni testimoniali dalle quali emergevano le espressioni di scherno rivolte agli operanti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    richiamo implicito alla necessità di motivi specifici e pertinenti rispetto alle ragioni della decisione impugnata; la genericità del ricorso ne determina l'inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche o apodittiche senza confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di inutilizzabilità di atti o risultanze processuali deve essere supportata da specifiche allegazioni e dalla dimostrazione dei presupposti fattuali richiesti; la mera prospettazione astratta del vizio non è sufficiente.
  • Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità su elementi probatori specifici, il motivo di ricorso deve misurarsi con tali risultanze e non può limitarsi a una contestazione generica della valutazione del giudice.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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