Cassazione Civile, Sentenza n. 28316/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 269/2024 relativa a procedimento disciplinare promossogli per plurimi addebiti: falsificazione di procure alle liti (disconoscimento firme di Lucio, Carmine ed Elisa Ruocchio), esercizio della professione senza conferimento di incarico, appropriazione di somme riscosse nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare (complessivi euro 10.224,375), violazioni di numerosi articoli del Codice Deontologico Forense (art. 2(1), art.4(2), art.9(2), art.23(1)(2), art.30(1)(2), art.31(1), art.50(1)(2)). Il ricorrente deduce, tra l'altro, errori nella valutazione della prescrizione (richiamando l'applicabilità delle norme più favorevoli della legge n. 247/2012 e in particolare degli artt. 54 e 56) e violazioni del R.D.L. 1578/1933 (artt. 38, 44, 51).
La decisione
La Corte di Cassazione (Sez. Unite) ha rigettato il secondo e terzo motivo del ricorso ma ha accolto il primo motivo relativo alla valutazione della decorrenza della prescrizione. Ha cassato la decisione del Consiglio Nazionale Forense e ha rinviato la causa a diverso organo del Consiglio Nazionale affinché riesamini la questione della prescrizione tenendo conto del tempo intercorso tra la commissione dell'illecito (individuata nel settembre 2008) e l'esercizio dell'azione penale (decreto di citazione a giudizio, novembre 2013) e della giurisprudenza che dispone quando la decorrenza del termine prescrizionale debba essere computata dalla data della commissione del fatto piuttosto che dal passaggio in giudicato della sentenza penale; per il resto la decisione impugnata era stata confermata nella parte di affermazione di responsabilità su alcuni capi e nella corrispondente sanzione (prima decisione: sospensione per due anni; Consiglio Nazionale ridusse a un anno: la Corte ha disposto il rinvio per riesame sul punto prescrizionale). Spese del giudizio di legittimità a carico del Consiglio Nazionale Forense; istanza cautelare di sospensione assorbita.
Norme richiamate
Codice Deontologico Forense (C.D.F.)
art. 2 comma 1; art. 4 comma 2; art. 9 comma 2; art. 23 commi 1 e 2; art. 30 commi 1 e 2; art. 31 comma 1; art. 50 commi 1 e 2
Le violazioni contestate riguardano comportamento lesivo dell'immagine della professione, uso di procure false, gestione/distrazione di somme e omissione di doveri di lealtà e diligenza; la Corte ha dato rilievo alle singole condotte e alla loro temporalità ai fini della prescrizione disciplinare
R.D.L. n. 1578/1933
Applicato il regime previgente di decorrenza e interruzione della prescrizione per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 247/2012; in particolare l'azione disciplinare nata ai sensi dell'art. 44 è collegata all'azione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale salvo che il termine sia già completamente maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o della imputazione
Legge 247/2012 (ordinamento forense)
La Corte esclude l'applicazione retroattiva delle norme piu' favorevoli (art.56) ai fatti anteriori all'entrata in vigore della legge; inoltre l'art.54 (autonomia della valutazione disciplinare rispetto al processo penale) non muta il principio, nei casi in cui l'azione disciplinare sia collegata all'azione penale, sulla decorrenza della prescrizione
Codice Penale
artt. 81, 485, 646, nonche' riferimento a cause di esclusione (art.61 n.11 c.p.)
Gli addebiti penali (falsificazione di firme, appropriazione indebita ecc.) costituiscono il riferimento fattuale per il procedimento disciplinare; la decisione ha considerato il collegamento tra procedimento penale e disciplinare ai fini della prescrizione
Massime di principio
- Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 247/2012 non si applica il regime piu' favorevole della prescrizione introdotto dall'art.56; resta operante il previgente regime (R.D.L. 1578/1933).
- Se l'azione disciplinare e' promossa ai sensi dell'art.44 R.D.L. 1578/1933 ed e' collegata a procedimento penale, la prescrizione decorre di regola dal passaggio in giudicato della sentenza penale, salvo che il termine prescrizionale sia gia' interamente maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o della formulazione dell'imputazione, nel qual caso si computa dalla data della commissione del fatto.
- L'art.54 della legge 247/2012 (autonomia della valutazione disciplinare rispetto al processo penale) non modifica di per sé la decorrenza della prescrizione quando esista un collegamento obbligatorio tra procedimento penale e disciplinare.
- Il giudice disciplinare deve considerare e motivare espressamente il computo dei termini prescrizionali, valutando il periodo tra la commissione del fatto, la eventuale formulazione di imputazioni penali e l'effettivo esercizio dell'azione penale.
- La lex mitior relativa alla prescrizione non e' automaticamente applicabile alle sanzioni disciplinari di natura amministrativa per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma piu' favorevole.
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