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Sentenza

Sentenza n. 1286/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza ordinare l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 410/2024 pubblicata il 28/06/2024, notificata in forma esecutiva in data 11/07/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di Richetta Giorgio dell’importo di € 2.000,00 corrispondente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento agli aa. ss. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202600372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 410/2024, relativa all’accredito di euro 2.000 sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea n. 410/2024, notificata in forma esecutiva al Ministero l’11 luglio 2024 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto all’accredito, mediante la Carta elettronica del docente, di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.000, oltre interessi legali dalle singole date di maturazione fino all’effettiva attribuzione. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l’omessa esecuzione del giudicato. Alla data di proposizione del ricorso, l’11 febbraio 2026, era inoltre decorso infruttuosamente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti di rito e di merito: il titolo era stato prodotto in copia conforme, era stato notificato all’amministrazione soccombente e il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, accreditando sulla Carta elettronica del docente le somme riconosciute, oltre agli interessi legali dalle singole date del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., sia perché la nomina del commissario costituisce già un rimedio per l’inerzia, sia perché ricorrevano altre ragioni ostative, considerando la complessità e serialità del contenzioso sulla Carta del docente, la difficoltà organizzativa del Ministero e la natura non essenziale né sostentativa del beneficio. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna al pagamento di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti dell’amministrazione inadempiente, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate alla luce delle difficoltà normative, organizzative, finanziarie e dell’interesse pubblico coinvolto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiari antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la riduzione dei compensi professionali liquidati a titolo di spese di lite.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può ordinare l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all’amministrazione soccombente e il termine legalmente previsto per l’adempimento sia inutilmente decorso.
  • In sede di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può comprendere non solo la prestazione principale riconosciuta dal giudicato, ma anche gli interessi legali maturati dalle singole date di spettanza fino all’effettivo adempimento, quando tali accessori siano compresi nel titolo azionato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva e ponendo i relativi costi a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti dell’amministrazione: può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta costituisca rimedio adeguato e sussistano ulteriori ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa dell’adempimento, la serialità del contenzioso, i vincoli di bilancio e la natura non essenziale della prestazione.
  • La trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta dal giudice dell’ottemperanza quando le vicende di mancata esecuzione del giudicato presentino profili potenzialmente rilevanti sotto il versante del danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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