Direttiva 2014/8
Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/8/UE modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiungere un’esenzione temporanea all’obbligo di non utilizzare piombo in determinate saldature. L’esenzione è giustificata dall’assenza, al momento, di sostituti affidabili per specifici impieghi in moduli digitali di rivelatori e dalla necessità di ulteriori prove di affidabilità e di ricerca di alternative. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il sesto mese successivo alla sua entrata in vigore.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione temporanea relativa all’uso di piombo nelle saldature per specifici moduli digitali di rivelatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto del richiamo alla direttiva 2011/65/UE, al settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. L’intervento riguarda in modo specifico il piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati impiegati per montare moduli digitali di rivelatori, inclusi i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco. È una misura tecnica di esenzione, valida fino al 31 dicembre 2017.
Esenzione tecnica per il piombo in specifiche saldature per moduli digitali di rivelatori
La direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione interviene sulla disciplina RoHS contenuta nella direttiva 2011/65/UE, con una modifica puntuale dell’allegato IV. L’obiettivo è introdurre una esenzione limitata nel tempo per l’uso del piombo nelle saldature destinate all’assemblaggio di circuiti stampati impiegati in moduli digitali di rivelatori, in ragione delle incertezze tecniche sulla piena affidabilità dei sostituti.
Contesto e finalità
Nei considerando si richiama il principio generale della direttiva 2011/65/UE, che vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. La Commissione osserva però che, per le applicazioni indicate, l’affidabilità dei sostituti del piombo non è garantita e che occorre tempo per effettuare prove di affidabilità e sviluppare soluzioni alternative. La scelta normativa è quindi quella di consentire temporaneamente un’esenzione tecnica, anziché imporre immediatamente un divieto assoluto in un settore specifico.
Ambito di applicazione materiale
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE e inserisce un nuovo punto 28. L’esenzione concerne:
- il piombo nelle saldature;
- le saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati;
- i circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori;
- esempi espressamente menzionati: rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco.
La misura ha natura tecnica e settoriale, con efficacia temporanea fino al 31 dicembre 2017.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta del classico obbligo di risultato proprio delle direttive: la Commissione fissa il risultato atteso, mentre gli Stati conservano discrezionalità nella scelta della forma e dei mezzi di recepimento.
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. È inoltre richiesto di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore elettrico ed elettronico, la norma conferma che l’obbligo generale di eliminazione del piombo resta fermo, ma introduce una deroga mirata per una specifica applicazione industriale. In pratica, fino alla scadenza dell’esenzione, l’uso del piombo nelle saldature indicate continua a essere consentito nei limiti della direttiva 2011/65/UE così come modificata.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata.
Nuova esenzione per il piombo nelle saldature
Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è inserito il punto 28, che esenta il piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco. L’esenzione scade il 31 dicembre 2017.
Motivazione tecnica dell’esenzione
Nei considerando si afferma che la direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma l’affidabilità dei sostituti nelle saldature per tali applicazioni non è garantita; è quindi necessario tempo per prove di affidabilità e per individuare soluzioni alternative.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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