Cassazione Civile, Ordinanza n. 01596/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società aveva promosso causa contro l'istituto di credito per ottenere l'accertamento, nei rapporti bancari intrattenuti, dell'applicazione di interessi anatocistici e di tassi usurari sul conto corrente, nonché dell'anatocismo nel piano di ammortamento "alla francese" del mutuo. In primo grado le domande erano state respinte. La società aveva quindi proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza nei capi sfavorevoli: per il conto corrente contestava l'esclusione dell'anatocismo in ragione della reciprocità degli interessi ex delibera CICR 9 febbraio 2000 e contestava anche la mancata rilevazione dell'usura; per il mutuo sosteneva che il piano di ammortamento "alla francese" implicasse anatocismo, poiché gli interessi sarebbero stati calcolati soltanto sulla somma capitale. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. La società ha allora proposto ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. con tre motivi, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine di legge, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 348-ter, comma 3, e 325, comma 2, c.p.c., applicabili ratione temporis. Ha accertato che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello era stata comunicata il 12.12.2017, con scadenza del termine al 12.2.2018, mentre il ricorso era stato notificato solo il 19.3.2018. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
Consente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto; nel caso, l'appello era stato definito con questa forma.
art. 348-ter c.p.c.
Per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza di inammissibilità dell'appello, il termine decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre dalla comunicazione/notificazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello.
art. 155, comma 5, c.p.c.
Se la scadenza cade in giorno festivo o nel sabato, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
delibera CICR 9 febbraio 2000
Richiamata nei motivi di merito dell'appello per sostenere l'esistenza della reciprocità nella regolazione degli interessi sul conto corrente.
Massime di principio
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado deve essere proposto entro il termine breve decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza di inammissibilità, se anteriore.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione va compiuta computando il termine secondo il criterio della numerazione dei giorni e applicando la proroga automatica al primo giorno non festivo quando la scadenza cada di sabato o in giorno festivo.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dall'ordinanza che ha definito l'appello con inammissibilità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Nei rapporti bancari, la censura relativa ad anatocismo o usura può restare assorbita quando l'impugnazione è tardiva e quindi processualmente inammissibile.
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