Cassazione Civile, Ordinanza n. 24828/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due cartelle di pagamento relative agli anni d'imposta 2011 e 2012. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello della società contro la decisione di primo grado, ritenendo tardiva la proposizione del gravame, perché il ricorso in appello era stato spedito oltre il termine semestrale previsto per l'impugnazione delle sentenze non notificate. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo preliminarmente di avere beneficiato, sia per l'appello sia per il ricorso per cassazione, della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018. L'Agenzia delle entrate ha resistito eccependo la tardività del ricorso, sostenendo che la sospensione non fosse applicabile perché la lite riguardava cartelle di pagamento precedute da atto di recupero definitivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, calcolando il termine lungo di sei mesi per impugnare la sentenza della CTR, maggiorato della sospensione feriale, il ricorso per cassazione era stato notificato oltre la scadenza. Ha inoltre affermato che, nel caso concreto, la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 non era applicabile, sicché la ricorrente non poteva avvalersene per rendere tempestiva l'impugnazione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza esame dei tre motivi dedotti, e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli effetti conseguenti in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2016
viene richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso in Cassazione
art. 327 c.p.c.
è il termine lungo di impugnazione applicato, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata
artt. 38, comma 3, e 51, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992
sono utilizzati congiuntamente all'art. 327 c.p.c. per individuare il termine lungo di impugnazione nel processo tributario
art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018
forbice temporale, dal 23/10/2018 al 31/07/2019
la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione non si applica al caso concreto, poiché la decorrenza e la scadenza del termine risultano fuori dall'arco temporale previsto dalla norma
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la sentenza di merito non sia notificata, il termine lungo per proporre impugnazione va determinato applicando il termine di sei mesi previsto dalla disciplina generale, coordinato con le norme speciali del rito tributario e con l'eventuale sospensione feriale.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una norma agevolativa o emergenziale può operare solo se il caso concreto rientra esattamente nell'ambito temporale e oggettivo indicato dalla disposizione; in difetto, l'impugnazione proposta confidando in tale sospensione è tardiva.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine di impugnazione applicabile, la Corte ne dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di censura.
- In caso di inammissibilità del ricorso, si applica la regola della soccombenza per la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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